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Ancora una volta (anzi altre due), l’arroganza della banca soccombe davanti al giudice

Posted by Roberto Di Napoli su 13 Maggio 2010

Ho sempre sostenuto che, in questo momento di aggravamento della crisi economica (perchè, in Italia, di aggravamento si tratta visto che, già da decenni, il Paese vive una crisi determinata da pretese, da parte di banche, troppo spesso coperte e che, invece, quando contestate di fronte a giudici imparziali, si rivelano infondate o difformi dal giusto dovuto), il dramma non è solo nella difficoltà per le imprese o privati ad ottenere credito, bensì, nella più grave situazione nella quale si trovano cittadini ed imprenditori onesti che sono costretti, quando possono, a difendersi in giudizio per far riconoscere l’infondatezza della pretesa vantata (per leggere altre mie riflessioni su crisi e credito, cliccare qui o qui). Ci sono stati, poi, come ho più volte ricordato, fallimenti disposti su istanza di banche prive di qualsivoglia documento che possa ritenersi prova valida del credito vantato. Eppure, malgrado la giurisprudenza sia concorde nel riconoscere l’illegittimità di vari addebiti (interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto prive di valido presupposto, interessi usurari, ecc.), le banche continuano a persistere nel richiedere il saldo che, spesso, si ripete, all’esito del giudizio, si rivela inferiore a quanto vantato se non, addirittura, a credito del correntista (impresa o privato) che, nel frattempo, è fallito o, comunque, distrutto economicamente o fisicamente a causa della perdita di serenità. In questi casi, al di là di interventi normativi che sembrano più degli slogan elettorali che provvedimenti effettivamente utili, ci vorrebbe l’innalzamento delle pene per reati che già sono previsti dall’ordinamento.
Malgrado singoli casi assurdi o qualche provvedimento abnorme, va dato atto, per fortuna, della presenza anche di giudici onesti e preparatissimi che impediscono l’aggravamento di reati o negano provvedimenti esecutivi richiesti dalla banca e che possono rivelarsi fatali per l’impresa o per la famiglia.

Esempio di attenzione, correttezza ed imparzialità, è l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, depositata il 3 Maggio 2010. (cliccare qui per leggere il testo). Nel caso di specie, un noto colosso bancario aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di oltre quarantamila euro nei confronti di una correntista e del padre quale fideiussore. Come al solito, nel richiedere il titolo, la banca ha sottaciuto la sussistenza di vari vizi, quali le commissioni di massimo scoperto, gli interessi anatocistici, clausole vessatorie e varie spese che avevano concorso a determinare quel saldo. Alla prima udienza, il 20 Aprile scorso, il giudice, di fronte alle contestazioni della correntista e del fideiussore, difesi dal sottoscritto insieme alla collega avv. Laura Barberio, si è riservata sull’istanza di provvisoria esecuzione richiesta dalla banca opposta. Appare particolarmente corretta l’ordinanza emessa dal giudice che, dopo avere constatato la fondatezza, allo stato, delle eccezioni degli opponenti, ha negato la provvisoria esecuzione del titolo ottenuto dalla banca.
Particolarmente interessante anche l’ordinanza del Tribunale di Ravenna del 13 Aprile 2010 (cliccare
qui
) con la quale il giudice, dopo avere accolto i quesiti suggeriti dall’opponente, difesa dal sottoscritto unitamente al collega avv. Antonio Tanza, di fronte alle difficoltà manifestate dal c.t.u., ha ribadito l’ordine alla banca di esibire gli originali degli assegni addebitati nel corso del rapporto.

Spiace considerare che, in questi anni, non allo stesso modo, a mio avviso, si sono comportati quei politici che, mentre vari giudici hanno continuato a ribadire l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, ……. le hanno reintrodotte mascherate da un’apparente abolizione. Roberto Di Napoli

4 Risposte a “Ancora una volta (anzi altre due), l’arroganza della banca soccombe davanti al giudice”

  1. anonimo said

    CARISSIMO ROBERTO,COMPLIMENTI PER IL RISULTATO DA TE RAGGIUNTO,VAI AVANTI COSI' FOSSERO TUTTI COME TE'. E' IL MOMENTO   DI BATTERE I PUGNISUL TAVOLO,.VEDI IL CASO DI PRESENTARE ANCHE DELLE  INTERRO-GAZIONI REGIONALI SULL'ARTICOLO 20 E DI POTER INSERIRE LA RI-CHIESTA DI UN  FONDO STRAORDINARIO MESSO A DISPOSIZIONE DEIMALCAPITATI?UN SALUTONEGIUSEPPE  candotti  

  2. anonimo said

    complimenti Avvocato!cio'che piu'mi sorprende man mano proseguo la mia battaglia contro le banche usuraie e le estorsioni di equitalia,e' la nullita delle persone che sino a quando sono protette dalla certezza di essere i piu'forti sono arroganti e vessano,appena questa certezza gli viene meno,diventano dei vermiciattoli striscianti perche'non hanno ne'coraggio ne'dignita'.Siano i benevenuti i giudici corretti e gli avvocati veramente dalla parte dei piu'deboli:purtroppo ancora pochi!e'davvero incoraggiante sapere che essitono persone come Lei,Avvocato Di Napoli!wally bonvicini

  3. anonimo said

    A mio avviso l’intero sistema della giustizia, finora, sembra non aver considerato che, nelle ipotesi di procedimenti monitori fondati sui crediti bancati, se le denuncie della parte offesa risultassero fondate, coloro che direttamente percepiscono o agevolano l’incasso dei crediti di origine usuraia, anche se operano in sede giudiziaria, potrebbero essere chiamati a rispondere di concorso o di favoreggiamento del reato di usura. Non trova infatti alcun riscontro normativo la tesi (disinformativa) dei soliti sociologi secondo cui la specificità del credito usurario consisterebbe nel recupero “illegale” dei crediti: gli “strozzini” si avvalgono di intimidazioni e minacce, sistemi costosi (per questo motivo i tassi da loro praticati sono elevati), mentre le banche non possono fare usura, perché si avvalgono di meccanismi legali del recupero del credito (avvocati e giudici, sistema, a dire dei sociologi, meno costoso). Poiché tale distinzione non ha alcun valore giuridico, come ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione n. 2879 del 26 settembre 2007 e Cass. pen, sez. II, 13 ottobre 2005, n. 232698 ha stabilito che chi presta la propria attività per la riscossione delle rate di un credito usurario, risponde di concorso, nel casi di effettiva riscossione, mentre se la riscossione non avvenisse, il soggetto agente risponderebbe del diverso reato di favoreggiamento, è evidente che anche avvocati e giudici possono rientrare in queste fattispecie.

    Gianni Frescura

  4. anonimo said

    Ancora complimenti

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