La banca notifica decreto ingiuntivo per circa 90 mila euro ma non prova validamente il credito e restituisce tardivamente il fascicolo di parte. Il giudice revoca il decreto.
Posted by Roberto Di Napoli su 8 ottobre 2016
E’ stato più volte riconosciuto -fino a costituire, si può dire, forse, un principio consolidato- che, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, nel caso di contestazione della fondatezza del credito da parte dell’opponente, è alla creditrice opposta (convenuta ma attrice in senso sostanziale) che incombe l’onere di provare la fondatezza della pretesa, ragion per cui deve depositare tutti gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto (sia consentito il rinvio anche al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli, 2015).
E’ anche per il suddetto principio che, con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto, nel 2013, da una delle principali banche italiane a carico di una società e dei fideiussori i quali, nel successivo giudizio di opposizione, da me assistiti, si opponevano al provvedimento monitorio formulando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione di quanto ritenuto a loro spettante a causa di altri, più remoti, rapporti nonchè il risarcimento dei danni.
Alla prima udienza di trattazione, la banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo che veniva, ovviamente, impugnata dagli opponenti ricordando, oltretutto, che era stata già eccepita la mancanza di valida prova del credito non avendo la banca prodotto tutti gli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti.
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice, ricordando, appunto, l’onere a carico della banca di produzione della suddetta documentazione e ritenendo che, in virtù di quella presente, non fosse necessario disporre la consulenza tecnica contabile richiesta, rinviava per precisazione delle conclusioni: in tale ultima udienza la banca tentava di sostenere che la lacuna probatoria fosse superata dal fatto che gli estratti conto erano stati, comunque, depositati dagli stessi opponenti i quali, invece, replicavano di avere depositato quelli relativi ad altri rapporti per i quali avevano formulato la domanda riconvenzionale ma non quelli relativi ai rapporti oggetto del decreto ingiuntivo il cui onere, appunto, era a suo carico in quanto creditrice ingiungente.
Depositata la comparsa conclusionale, infine, con la successiva memoria di replica, gli opponenti eccepivano la mancata restituzione, da parte della banca, del fascicolo di parte con la conseguenza che, pertanto, il giudice non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione quanto in essa contenuto. Detto fascicolo veniva depositato dalla banca, infatti, solo successivamente, con la memoria di replica, in violazione di quanto sancito dall’art. 169, II comma, c.p.c. (” Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”).
Con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo rigettando sia le pretese vantate dalla banca (pari a circa 90 mila euro) che le domande riconvenzionali.
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Per leggere precedenti post relativi ad altre sentenze di revoca del decreto ingiuntivo, cliccare sui seguenti link:
Per leggere alcuni dei precedenti post relativi ad ordinanze di rigetto (o di sospensione) della provvisoria esecutorietà:
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