La banca notifica decreto ingiuntivo chiesto a giudice territorialmente incompetente. Accolta l’opposizione con declaratoria di nullità del decreto e condanna alle spese
Posted by Roberto Di Napoli su 16 agosto 2018
Nel 2012, la banca, dopo avere rifiutato una proposta transattiva formulata da un’impresa correntista e dalla fideiubente, notificava loro un decreto ingiuntivo asserendo di essere creditrice di circa 56 mila euro (precisamente, €56.590,26 oltre interessi convenzionali e spese). Al fine di richiedere ed ottenere il decreto aveva adito il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli. Gli opponenti, da me assistiti, eccepivano preliminarmente l’incompetenza territoriale dal momento che, dall’esame della documentazione contrattuale prodotta dalla stessa banca, risultava che competente sarebbe dovuto essere, invece, il Tribunale di Trani. All’udienza di prima comparizione e trattazione, la difesa dell’impresa creditizia contestava l’eccezione di incompetenza insistendo, oltre che nel rigetto dell’opposizione, nella concessione della provvisoria esecutorietà. In seguito allo scambio di memorie ex art. 183, il Giudice rigettava l’istanza formulata dalla banca e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Disposti vari rinvii dovuti anche alla chiusura della sezione distaccata, con sentenza dell’11 aprile 2018 n. 1028, il giudice del Tribunale di Foggia, ritenendola fondata, ha accolto l’eccezione preliminare e dichiarato nullo il decreto ingiuntivo condannando severamente la banca alla restituzione delle spese legali.
La massima e la sentenza integrale sono pubblicate anche sulla rivista giuridica telematica ilcaso.it (cliccare qui).
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