La banca notifica precetto ma non fornisce prova sufficiente avverso le eccezioni proposte. Il giudice sospende l’efficacia esecutiva del mutuo
Posted by Roberto Di Napoli su 8 settembre 2018
La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post
Il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 3 aprile 2018 resa in un giudizio di opposizione a precetto, ha sospeso l’efficacia esecutiva di un contratto di mutuo affermando la necessità di espletare l’attività istruttoria resasi necessaria dalle eccezioni sollevate dagli opponenti stante l’omessa produzione da parte della banca del titolo esecutivo e del rispettivo piano di ammortamento.
Il caso: A fine settembre 2017, la banca, vantandosi creditrice di circa 300 mila euro nei confronti di un’impresa, notificava (anche a due soci, ritenendoli datori di ipoteca) un atto di precetto fondato su contratto di mutuo. La società mutuataria ed i suoi soci, difesi da me e dal collega avv. Daniele Rossi, proponevano opposizione eccependo diversi e gravi vizi, comprovati anche da consulenza tecnica di parte effettuata dal dott. Roberto Fede (consulente iscritto all’albo di Trapani) sia con riferimento al rapporto di mutuo -tra cui, in particolare, la usurarietà degli interessi convenuti e applicati e, comunque, l’usurarietà del costo complessivo della operazione di mutuo; la violazione della normativa riguardante l’ISC -Indicatore Sintetico di Costo; la nullità della clausola sul tasso di interesse corrispettivo stante anche dell’adozione di un piano di ammortamento alla francese e la determinazione attraverso il riferimento ad un parametro non univoco, né certo e né determinato da un organo terzo ed imparziale e, comunque, accertato come falsificato, quale è l’Euribor- sia con riferimento ad ulteriori e diversi rapporti di conto corrente con apertura di credito e conto anticipi oggetto di domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti: si rilevava, in particolare, la pretesa e l’applicazione di interessi usurari e ultralegali non dovuti, spese e commissioni non dovute e la illegittima capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca.
L’ordinanza – All’esito della prima udienza del 3 aprile 2018, il Giudice ha emesso l’ordinanza con la quale, attesa la fondatezza delle deduzioni avanzate da parte degli opponenti (difesi da me e dal collega Avv. Daniele Rossi, grazie anche alla collaborazione all’udienza dell’Avv. Apollonia Fodale) ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato (contratto di mutuo), ritenendo, in particolare, “che la fondatezza delle eccezioni sollevate dovrà essere valutata appieno a seguito dell’espletanda attività istruttoria, tenuto conto, peraltro, che la mancata produzione da parte convenuta (che ne era onerata, rivestendo dal punto di vista sostanziale la qualità di creditrice) del titolo esecutivo azionato e del relativo piano di ammortamento, impedisce una preliminare prognosi -ancorchè limitata al piano del fumus boni iuris- della bontà delle ragioni di opposizione avanzate; considerato, in ultima analisi, che in considerazione della complessità delle questioni sollevate con gli articolati motivi di opposizione, e del consistente ammontare del credito azionato, devono ritenersi sussistere i gravi motivi di cui all’art. 615 c.p.c. primo comma; P.Q.M. sospende provvisoriamente l’efficacia esecutiva del titolo”.
L’ordinanza è pubblicata sul sito della rivista telematica ilcaso.it (cliccare qui per leggere il testo integrale del provvedimento)
Tu che ne pensi? Scrivi un commento