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Archive for the ‘banche’ Category

Usura bancaria ed estorsione: il PM chiede l’archiviazione, il GIP accoglie l’opposizione e ordina ulteriori indagini

Posted by Roberto Di Napoli su 28 gennaio 2023

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Con ordinanza del 4 gennaio scorso, il GIP presso il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta da una imprenditrice da me assistita, ha respinto l’archiviazione, richiesta dal P.M., del procedimento sorto in seguito ad una denuncia nella quale la persona offesa aveva ipotizzato le fattispecie di truffa, estorsione ed usura.

Una imprenditrice, nel 2019, aveva proposto una denuncia-querela nella quale esponeva di avere contratto, nel 2004, un mutuo ipotecario nonché una polizza assicurativa che l’avrebbe dovuta garantire in caso di inadempimento derivante da infortuni e perdita del lavoro.

Dopo alcuni anni, a causa di una malattia insorta che l’aveva costretta a cessare la propria attività, non riusciva a pagare le rate di mutuo. Informata la compagnia assicuratrice, questa, nonostante il rilevante ammontare di premi corrisposti nel corso degli anni, si rifiutava di “coprire” il sinistro. La mutuataria-assicurata subiva, quindi, il pignoramento della propria abitazione che, venduta all’asta, era costretta a rilasciare.

Depositata una denuncia penale nella quale esponeva e documentava quanto subito, dopo oltre due anni il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento. La richiesta di archiviazione, in sostanza, era motivata con l’assunto che la persona offesa non avrebbe prodotto la documentazione necessaria, ossia, il piano di ammortamento e il dettaglio delle rate pagate. Non sarebbe stato possibile, quindi, ad avviso del P.M., verificare l’effettivo tasso di interesse applicato né sarebbe stata rilevante la denunciata usurarietà del tasso di mora. Relativamente alla polizza assicurativa, invece -si sosteneva nella richiesta di archiviazione- pur potendosi riconoscere la rilevanza dei relativi oneri ai fini del possibile calcolo del tasso di interesse, le modalità di operatività della polizza avrebbero potuto assumere un “valore un valore esclusivamente civilistico”. Riteneva, pertanto, il P.M. che, considerata l’evoluzione patologica del rapporto di finanziamento a causa del mancato pagamento delle rate, l’intera vicenda, estranea a profili penalistici, sarebbe dovuta essere esaminata in sede civile .

Proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, tra i vari motivi, veniva evidenziato come la denunciante avesse già prodotto ogni documento contrattuale in suo possesso; la mancanza del piano di ammortamento, poi, come riconosciuto dalla giurisprudenza, avrebbe potuto comportare, semmai, determinate conseguenze civilistiche anche sotto il profilo della determinatezza e determinabilità del tasso di interesse ma, di conseguenza, anche l’illegittimità ed illiceità della pretesa che la banca aveva avanzato con l’atto di precetto e il successivo pignoramento. Veniva ricordato, peraltro, come, secondo l’insegnamento dei Giudici di Legittimità, può integrare gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare o coltivare azioni giudiziarie (quali decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto (Tra le varie pronunce: Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2012 n. 48733). Si rappresentava, infine, come fosse errata la tesi del PM secondo cui gli interessi moratori sarebbero dovuti essere esclusi dalla verifica dell’usurarietà. Questi, invece, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (19597/2020), devono pur essere considerati ai fini della verifica del superamento del limite imposto dalla legge. Allo stesso modo, una corretta verifica dell’usurarietà non può prescindere dall’esame delle altre voci di costo quali gli eventuali oneri derivanti dallo specifico regime finanziario insito nel contratto di mutuo o la penale prevista per l’ipotesi di risoluzione del contratto o la commissione di estinzione anticipata.

Il GIP, con l’ordinanza sopra menzionata, ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione esclusivamente per il reato di truffa. Ha, invece, per il resto, accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione con una motivazione che si ritiene corretta oltre che di particolare interesse.

E’ stato confermato, in particolare, che (…) “rileva senz’altro l’implicita doglianza, meglio esplicitata nell’atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla capitalizzazione composta, con l’aggiunta degli interessi moratori e di ulteriori voci ed onori, quali commissioni, sanzioni e penali per anticipata estinzione del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la usurarietà dell’interesse effettivamente applicato. Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall’art. 644 c.p. e, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall’istituto bancario al fine di ottenere la somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto ed anche qui limitatamente all’elemento oggettivo, ipotesi estorsive“. Ritenuto, quindi, che “l’accertamento tecnico contabile del tasso in concreto praticato, condotto previa acquisizione presso l’opponente e l’istituto bancario della documentazione riguardante il contratto e la sua esecuzione, rappresenta uno snodo cruciale ed ineludibile“, è stato invitato il P.M. a nominare un consulente contabile per accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall’istituto mutuante, tenendo conto -così come era stato sollecitato nell’opposizione alla richiesta di archiviazione- “del criterio di capitalizzazione composta, degli interessi di mora e di ogni altra voce che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato“.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza.

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Anatocismo sui conti correnti dopo il 2000: alcune pronunce dei giudici di merito aderiscono al principio affermato dalla Cassazione (ord. 4321/22)

Posted by Roberto Di Napoli su 12 ottobre 2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 febbraio 2022 n. 4321, ha riconosciuto l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, nei rapporti di conto corrente, anche per il periodo successivo alla delibera Cicr 9 febbraio 2000 laddove il tasso effettivo annuo creditore sia identico a quello nominale: ciò in quanto una simile previsione contrattuale rende evidente che non potrà mai esservi anatocismo in favore del correntista e, quindi, di fatto, non potrà mai esservi il rispetto della condizione di reciprocità (prevista, invece, dagli artt. 120 d.lgs. 385/1999 e dall’art. 6 delibera Cicr cit. quale conditio sine qua non per potersi ritenere legittima la capitalizzazione a favore della banca). In un mio precedente post, lo scorso mese di febbraio, ricordavo che già nel 2007, sin dalla II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli fino alla VI uscita a marzo 2020, avevo rappresentato come, spesso, nemmeno la disciplina intervenuta con la modifica dell’art. 120 d.lgs. 385/1993 e con la delibera Cicr 9 febbraio 2000 venisse rispettata, con il conseguente diritto del correntista ad ottenere la ripetizione degli oneri anatocistici anche per il periodo successivo al 2000. Prima del recente intervento degli ermellini, alcune pronunce dei giudici di merito, negli anni scorsi, già avevano riconosciuto la validità del principio sollevato dalla difesa degli utenti bancari (ad esempio: Trib. Salerno, sent. 5 novembre 2019, n. 3507, pubblicata sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario nonché nel mio Anatocismo bancario e vizi nei contratti, cit. in nota pg. 180, VI ediz. 2020) che, ora, può continuare ad essere invocato visto quanto affermato dalla Cassazione.

Verificata la documentazione contrattuale e, quindi, la sussistenza dei presupposti, l’eventuale eccezione di nullità della clausola “anatocistica” e dei conseguenti oneri può essere rilevante anche ai fini della formulazione dei quesiti al consulente tecnico d’ufficio o dell’esame della correttezza della metodologia di calcolo seguita nella rideterminazione del rapporto.

Vari Tribunali hanno già manifestato di aderire al principio riconosciuto dai Giudici di Legittimità con la recente pronuncia (Trib. Brindisi, ord. 19 aprile 2022, pubblicata sul sito Centro Anomalie bancarie)

Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 19 agosto 2022, accogliendo le richieste della correntista da me patrocinata, ha ordinato al c.t.u. di verificare se la metodologia seguita sia conforme al principio riconosciuto dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4321/2022. E’ stata accolta, inoltre, la richiesta di esibizione di vari assegni di cui la correntista aveva chiesto copia ancora prima di intraprendere l’azione giudiziaria ma che, invece, la banca, senza alcun motivo, non aveva fornito (ricordo una precedente ordinanza emessa, in un caso simile, dal Tribunale di Ravenna già nel 2010 con la quale, allo stesso modo, il Giudice aveva ordinato l’esibizione dei titoli contestati; vd, mio precedente post del 13 maggio 2010 e l’ordine di esibizione degli assegni addebitati nel corso del rapporto).

In merito all’ordinanza della Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022 n. 4321, segnalo anche una mia breve nota pubblicata su Diritto.it: Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

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Il danno biologico da abusi bancari: riflessioni su condotte illegittime, danni alla persona e nesso di causalità

Posted by Roberto Di Napoli su 15 giugno 2022

E’ possibile che pretese ingiuste o pressioni finalizzate ad ottenerne il soddisfacimento compromettano la salute o la vita di una persona? È possibile che pretese bancarie indebite determinino patologie fisiche o psichiche? È possibile che condotte solo dalla parvenza di legalità distruggano la vita di una persona o la sua salute? E’ ipotizzabile o è impossibile provare il nesso di causalità? Sicuramente, non è facile ma forse non è impossibile. In questi ultimi anni, quasi quotidianamente si leggono provvedimenti coi quali è disposta la restituzione di importi illegittimamente sottratti. Credo sia utile approfondire alcuni aspetti su cui non risultano precedenti specifici. Mercoledì 15 giugno 2022, dopo un primo seminario alcuni anni fa a Roma che ebbi l’onore e il piacere di organizzare con il prof. Luigi Cataldi, tornerò ad essere relatore in un webinar organizzato da Revelino Editore e con la partecipazione del Prof. e collega Avv. Marco Bona (docente ed autore di pubblicazioni sul danno alla persona), di Maurizio Forzoni (pedagogista giuridico) e con l’intervento della prof.ssa Leda Galiuto (cardiologa, professoressa dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma). Modererà il dott. Domenico Provenzano (Giudice presso il Tribunale civile di Massa). Sono riconosciuti 2 crediti per la formazione continua. Programma e modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore. Inserendo il codice promozionale sco30bio è possibile iscriversi a costo ridotto.

Il webinar è organizzato da Revelino Editore in collaborazione con Studio Cataldi Formazione

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Venerdì 29 aprile webinar su “La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti nel conto corrente bancario alla luce di alcune pronunce della Corte di Giustizia UE e nazionali”

Posted by Roberto Di Napoli su 28 aprile 2022

Domani 29 aprile, dalle 15,30 alle 18,30, come avevo anticipato in un mio precedente post, sarò relatore al webinar, organizzato da Revelino Editore, su una tematica di fondamentale rilevanza nelle cause di ripetizione degli indebiti bancari: l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione. Il webinar è stato accreditato dal CNF con 2 crediti per la formazione continua.

Avrò l’onore di intervenire insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice del Tribunale ordinario di Milano, estensore di importanti pronunce in materia.

Riporto il link al precedente post con il programma. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore.

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Mutuo alla francese, anatocismo, usura e trasparenza. Webinar sulle più recenti pronunce giurisprudenziali

Posted by Roberto Di Napoli su 21 aprile 2022

La valutazione del regime finanziario nei rapporti di mutuo, ai fini della verifica della legittimità e della correttezza della pattuizione del tasso di interesse, nonché della rideterminazione contabile continua ad essere oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali e di dibattito da parte di giuristi e consulenti.

Se ne parlerà domani 22 aprile al webinar organizzato da Revelino Editore. Nel corso della mattinata interverranno il Prof. Antonio Annibali e il dott. Francesco Olivieri.

Nel corso della sessione pomeridiana interverrà il dott. Domenico Provenzano, Giudice del Tribunale di Massa.

Spero di potere fornire anch’io un utile contributo in materia intervenendo in merito alla rilevanza, anche ai fini della verifica dell’usurarietà, degli oneri derivanti dalla capitalizzazione.

Programma e informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito della Revelino Editore.

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LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RIPETIZIONE DEGLI INDEBITI NEL CONTO CORRENTE BANCARIO ALLA LUCE DI ALCUNE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE E NAZIONALI

Posted by Roberto Di Napoli su 23 marzo 2022

Nelle cause instaurate dal (quasi sempre, ex) correntista contro la banca per la ripetizione degli importi illegittimamente pretesi e corrisposti durante il rapporto, è frequente l’eccezione di prescrizione. Il credito dell’utente bancario -a volte anche ingente- accertato all’esito della consulenza, subisce, spesso, una notevole riduzione laddove il Giudice lo ritenga in parte prescritto. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 24418/2010 ha affermato la possibilità che la prescrizione inizi a decorrere durante il rapporto di conto corrente attribuendo rilevanza alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. E’ comprensibile la rilevanza della questione se si considera che, pur ritenuto illegittimo l’addebito di importi anteriore al decennio dalla richiesta, l’utente potrebbe non ottenerne l’integrale restituzione. A distanza di quasi 12 anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite, si può ritenere che la questione della prescrizione degli indebiti ripetibili sia stata definitivamente risolta? Alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia europea suscitano alcune riflessioni nei rapporti bancari in cui è parte un consumatore. Altre pronunce di Giudici nazionali confermano l’opportunità di una rimeditazione in merito alla stessa ammissibilità dell’eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente (sia, quindi, parte un consumatore o un imprenditore) così come su quale sia il saldo da considerare ai fini della verifica della natura della rimessa.
Sarà questo l’argomento del webinar organizzato da Revelino Editore a cui avrò l’onore di partecipare, il prossimo 29 aprile, insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice presso il Tribunale di Milano. L’evento è stato accreditato dal CNF ai fini della formazione professionale continua con 2 crediti formativi. Informazioni e modalità di iscrizione sul sito dell’organizzatore.

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Una mia nota pubblicata su Diritto.it: Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

Posted by Roberto Di Napoli su 18 febbraio 2022

Pubblico di seguito il link alla mia nota a Cass. civ., Sez. VI, ord. 10 febbraio 2022, pubblicata su Diritto.it. Per leggere o scaricare, invece, la nota in formato pdf, cliccare qui.

Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

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Anatocismo post delibera Cicr 2000: la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità della capitalizzazione se il tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista è identico al tasso nominale

Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2022

Nel 2007, quasi 15 anni fa, nella II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli, riportavo la tesi dell’illegittimità della capitalizzazione anche nei contratti sottoscritti dopo la delibera Cicr del 9 febbraio 2000. Nelle edizioni successive, e, quindi, anche nella VI, uscita a marzo 2020, richiamate alcune pronunce di merito nel frattempo intervenute, precisavo le ragioni per le quali non si potrebbe sostenere la “pari periodicità” della capitalizzazione (prescritta, invece, dall’art. 120 d.lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 25 d.lgs. 342/1999, nonché dagli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr 9 febbraio 2000) laddove l’incremento del tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista rispetto al tasso nominale sia pari a zero, al contrario del vantaggio che riceve la banca dalla clausola anatocistica e reso palese dal tasso annuo effettivo debitore maggiore del tasso nominale.

Il 10 febbraio scorso anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4321/2022 (credo che non vi siano precedenti di legittimità sotto questo specifico profilo) ha confermato la fondatezza del principio accogliendo il ricorso patrocinato dal collega Avv. Andrea Argenta con la consulenza del Dott. Giorgio Vincis (ai quali porgo le mie congratulazioni). Ciò di cui ero convinto sin dal 2007 (e che ho continuato a ribadire nonostante pochissime pronunce di merito) ora risulta confermato anche dai Giudici di legittimità: nel rapporto di conto corrente, laddove il tasso di interesse nominale creditore (per il correntista) è identico al tasso effettivo annuo, mentre, invece il tasso effettivo annuo debitore è superiore a quello nominale, non vi è pari periodicità e, quindi, in tal caso la capitalizzazione è illegittima anche nei contratti successivi alla delibera Cicr 9 febbraio 2000.

Pubblico il link a una mia breve nota pubblicata sul portale Diritto.it unitamente all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI- sottosez. 1- ord. 10 febbraio 2022 (cliccare qui per scaricare il pdf)

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