Pubblico di seguito il link alla puntata odierna di “Svegliati Avvocatura“, andata in onda sulla Web Radio IusLaw, con un mio sia pur sintetico intervento in merito alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della valutazione di usurarietà e alle conseguenze nel caso di superamento rispetto al tasso massimo consentito. Nel corso degli ultimi anni, infatti, -complice, probabilmente, la confusione creata, spesso, da vere e proprie società “abbagliate” dal desiderio di lucrare considerevoli profitti anche con la “vendita” di perizie fondate su metodologie di calcolo non corrette (se non abnormi) e sull’errata interpretazione di pronunce- si è registrato un contrasto sia in merito alla rilevanza degli interessi di mora (cosi come di altre voci di costo a carico del mutuatario) ai fini della valutazione di usurarietà sia alle sanzioni nel caso di accertato superamento del tasso soglia. Accanto a sentenze ed ordinanze che hanno confermato la rilevanza degli interessi moratori e, in caso di superamento del tasso soglia, l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 1815, secondo comma, cod. civ., alcune pronunce, qualificando la clausola determinativa degli interessi di mora come una sorta di “clausola penale” o ritenendo di doversi applicare l’aggiunta di percentuali o di soglie (diverse da quelle previste dall’art. 2 della legge n. 108/1996), hanno negato, invece, l’applicabilità della suddetta norma sanzionatoria. Un contrasto, in realtà, a sommesso avviso di chi scrive, che non dovrebbe sussistere se si considera la ratio della legge 7 marzo 1996 n. 108 che modificò la norma di cui all’art. 644 cod. pen. e all’art. 1815, II comma, cod. civ. introducendo il “meccanismo” dei cosiddetti “tassi medi” e dei “tassi soglia” -all’interno della cui forbice, come riconosciuto da alcuni giudici, dovrebbe essere compreso ogni ulteriore costo per l’utente- e se si considera, inoltre, che il ritardato adempimento non dovrebbe, comunque, giustificare il superamento del tasso massimo consentito dalla legge.
Nel corso dell’intervento ho accennato anche a quanto recentemente riconosciuto dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 7 luglio 2016, n. 4323.
Ho ricordato, infine, il corso sull’usura bancaria che fu organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, nel luglio 2014, presso la sede dell’ABI (tra i relatori ci furono noti difensori di banchieri) e l’invito che fu successivamente inviato dall’associazione Sos Utenti Onlus (che da oltre dieci anni si occupa di tutela di vittime di abusi bancari contribuendo all’affermazione di vari principi) ad organizzare seminari di formazione nel contraddittorio con legali o consulenti di utenti bancari.
Pubblico di seguito il link alla puntata odierna di “Svegliati Avvocatura” con il mio intervento (a partire dal minuto 27, 34”).
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