IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘giorno del giudizio’ Category

Decisione o adesione alla proposta di rinuncia al ricorso in Cassazione: è compatibile con l’ordinamento (oltre che con la Costituzione) quanto previsto dall’art. 380 bis cpc? Una “proposta” che non si può rifiutare? Alcuni interessanti articoli sulla norma introdotta dalla riforma Cartabia

Posted by Roberto Di Napoli su 14 aprile 2023

Le novità introdotte dalla recente riforma del codice di procedura civile hanno già suscitato non poche perplessità in merito a varie ragioni di pericolo di compromissione dei diritti di difesa. Sembra, invece, che non abbia destato preoccupazione, finora, (o, forse, non è stato oggetto di attento esame) quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c. la cui norma prevede, relativamente al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, che laddove il Presidente di Sezione o un Consigliere delegato ravvisi l’inammissibilità o l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, questi possa formulare una sintetica “proposta” di definizione che viene comunicata ai difensori delle parti. Nel termine di 40 giorni dalla comunicazione, il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di “nuova” procura speciale, può chiedere la decisione, altrimenti il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Una prima e superficiale lettura dei primi due commi dell’articolo appena citato potrebbe lasciare l’impressione che il diritto costituzionale al giudizio di legittimità sia comunque salvaguardato visto che la parte potrebbe non aderire alla “proposta” e chiedere che il ricorso sia deciso. Ciò che, tuttavia, dovrebbe far preoccupare per la possibile compromissione del diritto di difesa e al Giudizio di Legittimità -in aggiunta alla rilevanza attribuita ad una sorta di rinuncia “tacita” al ricorso in Cassazione che sarebbe determinata da una “proposta” formulata da un Giudice “monocratico” e, dunque, non dal Collegio- è quanto previsto al terzo comma della norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. , ossia, che qualora la parte presenti istanza con la quale chieda la decisione, la Corte vi provvederà ma se il giudizio dovesse essere definito in conformità alla proposta che era stata formulata (dal Presidente di sezione o dal Consigliere il quale, peraltro -non essendo prevista una incompatibilità- potrà far parte del Collegio) “applica” il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. che prevedono la condanna, in aggiunta alle spese e al raddoppio del contributo unificato, al risarcimento per responsabilità aggravata (il quarto comma dell’art. 96 cpc prevede la condanna fino a 5000 euro). Ferma restando l’esigenza che siano evitati ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, bisognerebbe domandarsi: è compatibile con l’ordinamento, con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo il procedimento di “decisione accellerata” (o, forse, verrebbe da dire: “estinzione accellerata”)? E’ proporzionata la misura sanzionatoria introdotta o può apparire, piuttosto, un inopportuno “avvertimento” che incita la parte ad aderire alla proposta e a rinunciare al proprio diritto (con conseguente passaggio in giudicato e irrevocabilità della decisione impugnata) per il solo timore di vedersi applicata a suo carico una condanna -oltre che alle spese e al raddoppio del doppio dell’importo del contributo unificato- anche per responsabilità aggravata? E’ corretta una sorta di rinuncia “tacita” al giudizio di legittimità in seguito ad una “proposta-decisione” formulata da un Giudice singolo e non dal Collegio? Spero che la norma appena introdotta sia al più presto oggetto della massima riflessione, soprattutto da parte dell’Avvocatura e del Parlamento, sulla sua compatibilità con il diritto di difesa e al giusto processo protetti dalla Carta Costituzionale oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Invito a leggere attentamente alcuni interessanti articoli del Prof. Bruno Capponi (Professore ordinario di Procedura civile e avvocato, già magistrato ordinario), pubblicati sulla rivista giuridica telematica Judicium– Pacini Giuridica di cui riporto di seguito i link .

Bruno Capponi, Odissea nel Palazzaccio

Bruno Capponi, Dei Giudici monocratici in Cassazione

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Dal sito NT+Diritto: Via libera della Camera al recepimento della direttiva sulla presunzione di innocenza

Posted by Roberto Di Napoli su 31 marzo 2021

E’ stato approvato un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, il testo ora torna al Senato in terza lettura
— Leggi su ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/via-libera-camera-recepimento-direttiva-presunzione-innocenza-AD7bxGUB

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Cause di inammissibilità e diritto al processo equo su diritti fondamentali della persona (in particolare, alla proprietà). Webinar il 14 ottobre 2020 organizzato da Revelino Editore

Posted by Roberto Di Napoli su 4 ottobre 2020

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell‘Uomo (CEDU), più di una volta, nell’esaminare ricorsi aventi ad oggetto la lamentata violazione del diritto fondamentale ad un processo equo ed effettivo, ha chiarito i limiti entro i quali il legislatore nazionale può condizionare il diritto del cittadino ad una decisione “nel merito”. In alcuni casi, ha anche affermato le condizioni alle quali una pronuncia  di “inammissibilità” può ritenersi conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Con una recente sentenza, pur ritenendo infondato uno dei motivi di ricorso alla Cedu proposti da un soggetto condannato all’esito di un processo penale, i Giudici di Strasburgo hanno, tuttavia, condannato l’Italia (per violazione dell’articolo 6 della Convenzione) in quanto non era stato garantito al ricorrente l’esame effettivo delle sue argomentazioni né una risposta idonea a comprendere le ragioni del loro rigetto. 

Vari interventi normativi che si sono succeduti, in Italia, nel corso dell’ultimo  decennio hanno modificato alcune norme di entrambi i codici di procedura (civile e penale): quasi sempre, le modifiche sono state ritenute necessarie nel tentativo di ridurre la durata del processo e di “deflazionare” il carico di ruolo negli uffici giudiziari. 

L’esame di alcune norme e di alcune pronunce lascia dubbi, però, sulla loro compatibilità con il diritto del cittadino ad un processo equo ed effettivo. L’introduzione, ad esempio, nel codice di procedura civile, di varie norme sul cosiddetto “filtro” in appello (già oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza) o il particolare rigore formale nella redazione del ricorso in Cassazione hanno determinato pronunce di inammissibilità che non sempre lasciano al cittadino, alla conclusione del giudizio, la possibilità di comprendere “in concreto”le ragioni del rigetto della sua domanda. L’esigenza di un’effettiva risposta alla domanda di Giustizia può essere ancora più importante laddove oggetto della domanda giudiziale sia un diritto riconosciuto come fondamentale dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e, soprattutto, se si vuole far sì che la “durata ragionevole” del processo non comprometta le regole processuali necessarie affinché la Giustizia sia sempre effettiva, efficiente e rispettosa dei diritti fondamentali: soprattutto in un Paese che, ad oggi, è al secondo posto, tra i Paesi del Consiglio d’Europa, per importi dovuti in seguito a condanne per violazione dei diritti fondamentali della persona (vedasi articolo su Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2020, pg. 8 “Boom degli indennizzi da versare per violazioni dei diritti umani”); un Paese in cui, a volte, si ha la sensazione che la “riduzione della durata del processo” costituisca uno dei “facili” argomenti (o slogan) preferiti da “leader” di movimenti politici, probabilmente, consapevoli del facile “consenso” che il desiderio di una “giustizia veloce” può determinare nei cittadini: questi ultimi, tuttavia, non sempre sono sufficientemente informati sulle differenze tra una “Giustizia veloce ed efficiente” (sempre auspicabile da tutti) e la “giustizia sommaria”  coi pericoli che, invece, essa comporta laddove siano soppresse alcune garanzie o prerogative fondamentali al fine di un’efficiente difesa.

Ringraziando Revelino Editore per l’invito, fornirò alcune mie riflessioni al webinar organizzato il 14 ottobre p.v. sul seguente tema e argomenti. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito della casa editrice.

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DIRITTO AL PROCESSO EQUO SUL DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA ALLA DIFESA DELLA PROPRIETÀ

Riflessioni su alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Il diritto fondamentale e costituzionale alla difesa della proprietà (art. 1 Protocollo addizionale CEDU- art. 42 Cost.);
  • Il diritto ad un processo equo ed effettivo (Art. 6 Cedu- artt. 24 – 111 Cost.);
  • La tutela del diritto di proprietà tra principio dispositivo nel processo civile ed eccezioni rilevabili d’ufficio;
  • Ragioni di inammissibilità dell’azione e necessità di chiarezza della norma;
  • Bilanciamento tra il dovere di rispetto della norma e della forma e diritto ad un processo equo ed effettivo;
  • Riflessioni su alcune pronunce della CEDU e della giurisprudenza nazionale;
  • Riflessi nella difesa della proprietà da azioni bancarie ingiuste;
  • Risposte ai quesiti

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2 Agosto 1980. Chissà se mai potremo leggere la Verità sui mandanti delle stragi accadute in Italia

Posted by Roberto Di Napoli su 2 agosto 2020

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog -compresa la fotografia contenuta nel presente post- è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Questa foto la scattai 5 anni fa: giugno 2015. Stavo aspettando un treno ed ero di passaggio per una delle mie trasferte. Vedendo quel ragazzo seduto intento a leggere un libro, proprio di fronte a quello squarcio nel muro della Stazione di Bologna che ricorda una ferita così grande, mi sono chiesto se mai un giorno potremo leggere la Verità su quella e tante altre tragedie, troppe, accadute in questo Paese e sulle quali, ancora oggi, dopo oltre 40 anni, non esiste certezza. Una “squarcio nel muro” che non solo ricorda la strage del 2 agosto 1980 con quei passeggeri innocenti, tra i quali anche bambini, che persero la vita mentre aspettavano di partire o qualche arrivo, ma che sembra rappresentare la ferita ancora aperta di un Paese. All’interno della sala d’attesa, oltre alla lapide a memoria di quanti persero la vita, c’è un grande quadro, restaurato dopo la strage pur con alcuni segni evidenti, che riproduce quella stessa stazione ai primi del ‘900. Una didascalia spiega che la mattina del 2 Agosto 1980 era lì, circondato dalle macerie. Se potesse parlare, testimonierebbe chi e cosa ha visto: racconterebbe la verità più di tanti libri o sentenze.

Riporto di seguito il link all’interessante articolo di R. Calandra “Bologna 40 anni dopo: «Il lutto è comune, la verità ancora no»“, pubblicato sul sito de Il Sole 24 Ore con l’intervista a Paolo Bolognesi, rappresentante delle vittime della strage. https://www.ilsole24ore.com/art/bologna-40-anni-dopo-il-lutto-e-comune-verita-ancora-no-ADS87ib

Dal sito del quotidiano digitale Interris: articolo di D. Mattana, “Bologna, 2 agosto 1980. Il massacro degli innocenti“- Ottantacinque morti, duecento feriti e un senso di giustizia mai del tutto appagato. Dalle macerie di Bologna, quarant’anni fa, non emerse che orrore e violenza. https://www.interris.it/copertina/bologna-2-agosto-1980-il-massacro-degli-innocenti/

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Il pensiero e la preghiera del Papa per le famiglie in difficoltà e per la conversione degli usurai. Ma “chiunque” sia l’usuraio o a seconda del criterio di calcolo?

Posted by Roberto Di Napoli su 23 aprile 2020

Questa mattina Papa Francesco, nell’omelia durante la Messa a Santa Marta, ha rivolto il pensiero e pregato per quanti, in questo periodo di pandemia,  si trovano in situazione di bisogno e sono vittime dell'”aiuto” degli usurai. Ha ricordato che “In tante parti si sente uno degli effetti di questa pandemia: tante famiglie che hanno bisogno, fanno la fame e purtroppo le “aiuta” il gruppo degli usurai. Questa è un’altra pandemia. La pandemia sociale: famiglie di gente che ha un lavoro giornaliero, o purtroppo un lavoro in nero, che non possono lavorare e non hanno da mangiare … con figli. E poi gli usurai gli prendono il poco che hanno. Preghiamo. Preghiamo per queste famiglie, per quei tanti bambini di queste famiglie, per la dignità di queste famiglie e preghiamo anche per gli usurai: che il Signore tocchi il loro cuore e si convertano.

Mi sono chiesto: è possibile che il Santo Padre abbia inteso riferirsi solo ed esclusivamente agli usurai di strada, ai cosiddetti cravattari? Sono solo questi “gli usurai” che a quanti non possono lavorare o non hanno da mangiare “gli prendono il poco che hanno“? O ha considerato le difficoltà in cui si trovano le persone o famiglie qualunque sia l’usura?

In Italia, l’art. 644 cod. pen. punisce chiunque si fa promettere o dare interessi o altri vantaggi usurari ed il limite oltre il quale gli interessi sono usurari è previsto dalla legge. Qualora venisse superato il tasso soglia relativo alla categoria di operazione, il soggetto che si sia fatto promettere o dare interessi o altri vantaggi usurari sarebbe punito penalmente e incorrerebbe nella sanzione civilistica della “non debenza” di alcun interesse. Se mai a commettere il reato fosse un soggetto nell’esercizio dell’attività bancaria o fosse commesso ai danni di un imprenditore, vi sarebbe, poi, una circostanza aggravante che determinerebbe l’aumento della pena. La questione è un pò complessa ma, sinteticamente, si può dire che la giurisprudenza ha dato alcuni “chiarimenti” (pur essendoci  alcuni dubbi su casi concreti): sarebbe rilevante solo il momento della pattuizione per cui, se oggi venissero chiesti i tassi originariamente pattuiti, sebbene, oggi, possano essere divenuti usurari, la pretesa non sarebbe punibile (e, quindi, il debitore potrebbe essere costretto a corrispondere quegli stessi tassi che, se pattuiti oggi, sarebbero illeciti); se in un rapporto di conto corrente, il saldo contiene commissioni di massimo scoperto realmente addebitate nel corso del rapporto, esse (malgrado il tenore letterale dell’art. 644 c.p.) non dovrebbero essere conteggiate insieme agli interessi per cui, inevitabilmente, la percentuale “sembrerebbe” più bassa e, dunque, non usuraria (se, invece, lo stesso costo fosse richiesto dall’usuraio cravattaro nessuno dubiterebbe sulla punibilità). Vi è anche un contrasto sulla questione della rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell’usurarietà. Non sono pochi i casi in cui giudici penali hanno accertato il tasso di interesse usurario ma hanno assolto imputati, funzionari di banche, per mancanza del dolo per avere essi seguito istruzioni della Banca d’Italia senza la consapevolezza e volontà di richiedere interessi usurari. Non sono poche, però, nemmeno le persone che, ancora oggi, subiscono o hanno subito ingiuste pretese e che hanno subito la perdita della casa o della propria impresa o che si sono ammalate o hanno rinunciato alla vita; persone che, per avere il proprio nominativo segnalato ingiustamente in una “centrale rischi”, non hanno “merito creditizio” nonostante, magari, non siano nemmeno realmente “debitori” e non sanno come pagare i dipendenti o le utenze domestiche o sfamare i figli o far loro avere la stessa serenità dei loro amici.

Sarebbe auspicabile che le parole del Santo Padre fossero ascoltate da “chiunque” si faccia “promettere” o “dare” interessi o altri vantaggi in corrispettivo di denaro o altra utilità riflettendo, profondamente, se una determinata pretesa possa essere usuraria o illegittima e, soprattutto, sulle sofferenze che essa può comportare, sulle privazioni, sulle lacrime delle persone oneste e delle loro famiglie.

Chissà se e come, nel Giorno del Giudizio, il Signore giudicherà l’usuraio e se, a parità di sofferenze patite dalle vittime, riterrà “ammissibili” giustificazioni fondate su una diversa “metodologia di calcolo”. Il Papa ha pronunciato alcune parole che credo possano essere un monito e un aiuto chiunque sia l’usuraio che faccia soffrire: (…) “preghiamo anche per gli usurai: che il Signore tocchi il loro cuore e si convertano“.

Non è la prima volta, peraltro, che Papa Francesco ha rivolto il  pensiero e la preghiera verso chi ha difficoltà di sostentamento e sia esposto al pericolo dell’usura. Si ricorda ancora quanto disse il 29 gennaio 2014, alla fine dell’udienza Generale in Piazza San Pietro: (…) “auspico che le Istituzioni possano intensificare il loro impegno al fianco delle vittime dell’usura, drammatica piaga sociale. Quando una famiglia non ha da mangiare, perché deve pagare il mutuo agli usurai, questo non è cristiano, non è umano! E questa drammatica piaga sociale ferisce la dignità inviolabile della persona umana”. 

Dal sito Vatican News, 23 aprile 2020: “Il Papa prega per le famiglie in crisi e per la conversione degli usurai che le affamano

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Dal sito Corriere.it: Mafia, «ingiusta detenzione»: a 89 anni risarcito l’ex 007 Contrada

Posted by Roberto Di Napoli su 7 aprile 2020

Leggendo la notizia riportata oggi sui principali organi di informazione sul risarcimento riconosciuto a Contrada, mi chiedo ancora una volta: quando si inizierà, in questo Paese, una seria riflessione sugli errori giudiziari e una modifica della legge sulla responsabilità disciplinare e civile? Chi dovrebbe risarcire e come possono concretamente essere compensati gli anni perduti dalle vittime di ingiustizie (non solo dalla giustizia penale ma anche civile)?

Anni fa, più di una volta, su questo mio blog ho dedicato alcuni post con mie personali considerazioni sulla “malagiustizia” compresa quella sull’opportunità di intitolare in ogni città d’Italia, quantomeno, una strada alle vittime (cliccare qui per leggere uno dei miei precedenti post)

Pubblico di seguito la notizia riportata oggi sul sito Corriere.it e dai principali organi di stampa.

Dal sito Corriere.it: Mafia, «ingiusta detenzione»: a 89 anni risarcito l’ex 007 Contrada

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Il 27 marzo 2020 è morto il dott. Federico Di Napoli. Da dirigente di banche fino ad esserne anche Lui vittima. Oggi, sarà rivolta una preghiera durante la Messa nella Cattedrale di Gallipoli che potrà essere vista in streaming.

Posted by Roberto Di Napoli su 6 aprile 2020

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In un periodo già reso triste, per tutti, dalle attuali e note misure restrittive che impongono di rimanere a casa a causa dell’emergenza solitaria, Lui, mio zio Federico, persona ironica e scherzosa ma pur sempre Uomo distinto e riservato (come è stato ricordato dalle centinaia di amici, conoscenti o “contatti” su facebook), se ne è andato così, in silenzio, da solo, a 68 anni.

Laureato a Bari in Economia e Commercio, ha ricoperto, fino a metà degli anni ’90, cariche di rilievo in varie banche e istituti di credito sia di rilevanza locale che nazionale.

Anche Lui, tuttavia, ha conosciuto gli abusi bancari. Socio accomandante di una società fondata da mio padre, ha conosciuto, negli ultimi 20 anni, i paradossi di una procedura fallimentare per la quale , ancora oggi, si cerca di avere Giustizia dal momento che è stata chiesta ed ottenuta nel 2000 senza prove di validi crediti -e, addirittura, con tassi dichiarati fino al 292%- nonostante un patrimonio di oltre 30 milioni di euro svenduto. Sebbene la Cassazione abbia riconosciuto illegittimo il proscioglimento dal reato di usura dei responsabili di una nota banca locale, nessuno degli imputati è stato punito. Anzi. Il 22 gennaio 2020 è stata dichiarata la prescrizione del reato e chissà se anche questo non abbia aggravato la Sua sofferenza.

Viveva a Lecce. Soffriva di alcune patologie e a metà marzo è stato ricoverato nell’ospedale di Casarano dove è deceduto il 27 marzo scorso. Non nascondo, oltre al dispiacere, la tristezza per non essere potuto andare a stargli affianco quando avevo capito la gravità delle condizioni. Forse, però, era così che dovevo salutarlo: da lontano, col pensiero e ricordando, verso di me, la Sua solarità. Pur dopo alcuni anni di “pausa” dovuta ad alcune “vicissitudini” familiari, quando mi telefonava o incontrava sapeva farmi sorridere anche quando ero preoccupato o non ero “in vena” di scherzare.

Ringrazio anche qui per le centinaia di commenti e pensieri affettuosi ricevuti su facebook, sia sulla bacheca mia che su quella di mio padre, Luigi. Oggi, alle 18,30, durante la Santa Messa celebrata nella Cattedrale di Gallipoli, che può essere ascoltata e vista in streaming dalla pagina Facebook La Sentinella di Gallipoli, sarà ricordato il Suo nome pregando e confidando che sia già nel Regno dei Giusti abbracciato dal Signore.

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Dal sito ilmessaggero.it: Le riforme mancate/Quale giustizia troverebbe oggi Sciascia

Posted by Roberto Di Napoli su 4 agosto 2019

Condivido di seguito il link all’editoriale di Carlo Nordio pubblicato sul sito ilmessaggero.it .

La città di Racalmuto onora oggi Leonardo Sciascia nel trentennale della morte, con un dibattito sulla Giustizia presso la Fondazione che reca il suo nome. Sappiamo quante energie fisiche e…
— Leggi su www.ilmessaggero.it/editoriali/carlo_nordio/editoriali_carlo_nordio-4626968.html

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