IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘sentenze’ Category

Anatocismo sui conti correnti dopo il 2000: alcune pronunce dei giudici di merito aderiscono al principio affermato dalla Cassazione (ord. 4321/22)

Posted by Roberto Di Napoli su 12 ottobre 2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 febbraio 2022 n. 4321, ha riconosciuto l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, nei rapporti di conto corrente, anche per il periodo successivo alla delibera Cicr 9 febbraio 2000 laddove il tasso effettivo annuo creditore sia identico a quello nominale: ciò in quanto una simile previsione contrattuale rende evidente che non potrà mai esservi anatocismo in favore del correntista e, quindi, di fatto, non potrà mai esservi il rispetto della condizione di reciprocità (prevista, invece, dagli artt. 120 d.lgs. 385/1999 e dall’art. 6 delibera Cicr cit. quale conditio sine qua non per potersi ritenere legittima la capitalizzazione a favore della banca). In un mio precedente post, lo scorso mese di febbraio, ricordavo che già nel 2007, sin dalla II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli fino alla VI uscita a marzo 2020, avevo rappresentato come, spesso, nemmeno la disciplina intervenuta con la modifica dell’art. 120 d.lgs. 385/1993 e con la delibera Cicr 9 febbraio 2000 venisse rispettata, con il conseguente diritto del correntista ad ottenere la ripetizione degli oneri anatocistici anche per il periodo successivo al 2000. Prima del recente intervento degli ermellini, alcune pronunce dei giudici di merito, negli anni scorsi, già avevano riconosciuto la validità del principio sollevato dalla difesa degli utenti bancari (ad esempio: Trib. Salerno, sent. 5 novembre 2019, n. 3507, pubblicata sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario nonché nel mio Anatocismo bancario e vizi nei contratti, cit. in nota pg. 180, VI ediz. 2020) che, ora, può continuare ad essere invocato visto quanto affermato dalla Cassazione.

Verificata la documentazione contrattuale e, quindi, la sussistenza dei presupposti, l’eventuale eccezione di nullità della clausola “anatocistica” e dei conseguenti oneri può essere rilevante anche ai fini della formulazione dei quesiti al consulente tecnico d’ufficio o dell’esame della correttezza della metodologia di calcolo seguita nella rideterminazione del rapporto.

Vari Tribunali hanno già manifestato di aderire al principio riconosciuto dai Giudici di Legittimità con la recente pronuncia (Trib. Brindisi, ord. 19 aprile 2022, pubblicata sul sito Centro Anomalie bancarie)

Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 19 agosto 2022, accogliendo le richieste della correntista da me patrocinata, ha ordinato al c.t.u. di verificare se la metodologia seguita sia conforme al principio riconosciuto dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4321/2022. E’ stata accolta, inoltre, la richiesta di esibizione di vari assegni di cui la correntista aveva chiesto copia ancora prima di intraprendere l’azione giudiziaria ma che, invece, la banca, senza alcun motivo, non aveva fornito (ricordo una precedente ordinanza emessa, in un caso simile, dal Tribunale di Ravenna già nel 2010 con la quale, allo stesso modo, il Giudice aveva ordinato l’esibizione dei titoli contestati; vd, mio precedente post del 13 maggio 2010 e l’ordine di esibizione degli assegni addebitati nel corso del rapporto).

In merito all’ordinanza della Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022 n. 4321, segnalo anche una mia breve nota pubblicata su Diritto.it: Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

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Mediazione obbligatoria: revocato il decreto ingiuntivo alla banca che ha rifiutato il dialogo dinanzi all’Organismo

Posted by Roberto Di Napoli su 6 dicembre 2021

La banca che chiede ed ottiene il decreto ingiuntivo e a cui carico è posto l’onere, in caso di giudizio di opposizione, di introdurre la mediazione, può subire la revoca del provvedimento monitorio qualora, malgrado la disponibilità manifestata dalla controparte, rifiuti di proseguire al fine di tentare una composizione.

Nel contrasto giurisprudenziale sull'”effettività” della mediazione e sulle conseguenze in caso di rifiuto di una delle parti a tentare una composizione dinanzi all’Organismo previsto dalla legge, il Tribunale di Trapani, con sentenza del 28 aprile 2021, n. 383 ha aderito all’orientamento secondo cui non è sufficiente che la parte adempia all’onere di introdurre la mediazione se, poi, nonostante la disponibilità a trattare manifestata dalla controparte, si rifiuta di proseguire.

Nel caso oggetto della decisione, gli opponenti (difesi da me e dal collega avv. Daniele Rossi), su invito del Giudice, avevano già instaurato la procedura di mediazione (obbligatoria in materia di contratti bancari) che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, intervenuta la nota pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 18 settembre 2020, n. 19596, il Giudice invitava, questa volta, la banca ad introdurre la procedura. Dinanzi all’Organismo, tuttavia, quest’ultima, pur preso atto della disponibilità degli opponenti a entrare nella successiva fase finalizzata all’esame dei presupposti per un accordo, manifestava la “volontà” di non procedere. Il Giudice fissava, quindi, l’udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. accogliendo, all’esito, le richieste della difesa degli opponenti di improcedibilità del giudizio e di revoca del decreto opposto. Una decisione, a mio avviso, che appare conforme alla funzione della mediazione che, come motivato dal Giudice, implica che le parti si confrontino nel merito per valutare la sussistenza delle condizioni per un accordo conciliativo. Ne deriverebbe, altrimenti, un inutile allungamento dei tempi del giudizio e si vanificherebbe la ratio dell’istituto che è volta proprio al tentativo di deflazionare il contenzioso dinanzi a un organo diverso dal Giudice e fuori dal giudizio.

Una decisione che risulta rilevante, infine, anche in considerazione di quel potenziamento dell’istituto della mediazione auspicato dal Legislatore attraverso le norme inserite nella legge delega per la riforma del processo civile recentemente approvata dal Parlamento.

Una breve nota sulla sentenza è pubblicata sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario

Ricordo a quanti dovessero essere interessati la II edizione del corso organizzato da Maggioli Editore su “Le controversie tra banca e utente tra diritto di credito, diritto di impresa e diritti fondamentali La composizione delle liti nel nuovo codice della crisi d’impresa” che si terrà a partire dal 3 al 18 febbraio 2022 e che avrò l’onore di coordinare insieme all’avv. Monica Mandico e ad autorevoli relatori. Tra i vari argomenti, oggetto della prima giornata sarà anche “La mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. La valutazione del comportamento delle parti dinanzi all’organismo di mediazione”. Maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione sono pubblicati sul sito della casa editrice (qui).

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Un’interessante pronuncia sul danno da perdita di chance

Posted by Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2021

Una pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sent. 13 settembre 2021, n. 6268) contribuisce ad arricchire la giurisprudenza sul danno da perdita di chance. Sebbene, nel caso concreto, l’esame abbia avuto ad oggetto la risarcibilità del danno da perdita di chance nel diritto amministrativo, la pronuncia appare di particolare interesse per avere evidenziato i presupposti di risarcibilità di tale categoria di danno. A mio avviso, la decisione, così come, in generale, la giurisprudenza sul danno da perdita di chance, invita a far riflettere anche sulla risarcibilità di pregiudizi che può subire l’imprenditore laddove, in caso di abusi bancari o di un arbitrario recesso dal rapporto o di illegittime segnalazioni in Centrale Rischi, abbia subito una seria compromissione della propria attività o anche laddove, pur in presenza dei presupposti, non abbia ottenuto i benefici economici previsti dalla normativa antiracket ed antiusura (ex l. 108/1996 e 44/99). Sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario, la sentenza dei Giudici amministrativi e alcuni miei richiami a precedenti della Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance

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L’accertamento definitivo dello stato di insolvenza del correntista non esclude la responsabilità della banca

Posted by Roberto Di Napoli su 28 aprile 2021

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza dell’8 aprile 2021 n. 9388 ha affermato un principio che appare di particolare interesse, soprattutto se si considerano i gravi pregiudizi che possono derivare all’utente da una condotta illegittima o illecita posta in essere dalla banca: danni che possono sfociare nel fallimento e, quindi, nella distruzione dell’attività di impresa.

Come ho ricordato nella mia breve nota pubblicata, insieme all’ordinanza, sul portale Diritto.it, la pronuncia (sebbene riferita ad un caso in cui la banca si era resa inadempiente nell’esecuzione di un mandato a vendere conferitole per coprire un contestato scoperto di conto corrente e aveva, poi, richiesto il fallimento del mandante-correntista) risulta particolarmente interessante se si considera anche l’ingente contenzioso che, da almeno un ventennio, vede contrapposti utenti e intermediari bancari relativamente a diversi vizi nei rapporti.

Colgo l’occasione per ricordare a quanti fossero interessati, il master su “Le controversie bancarie” organizzato da Maggioli Editore, in sei giornate (36 ore complessive), dal 14 giugno al 2 luglio 2021. Per dettagli sul programma, relatori, costo e modalità di iscrizione è possibile consultare la pagina del sito della casa editrice.

Ricordo, infine, che è acquistabile nelle librerie, sul sito della Maggioli Editore o attraverso le principali librerie online, la VI edizione (2020) del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti.

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La banca chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo, iscrive ipoteca e instaura un’azione revocatoria. Il Tribunale accoglie l’opposizione e accerta che debitrice era la banca: condannata alla restituzione di importi e alle spese di lite. La sentenza

Posted by Roberto Di Napoli su 2 dicembre 2020

Non è, certamente, la prima volta che la banca chieda e ottenga un decreto ingiuntivo pretendendo il pagamento del saldo e, all’esito del giudizio, si accerti e dichiari che, invece, è proprio questa ad essere debitrice, o che, comunque, nulla le sia dovuto. Sin da 2007, ossia, dalla nascita di questo mio blog -quando ancora poteva stupire che, a causa di alcuni vizi nei rapporti bancari, la pretesa bancaria potesse risultare infondata- ho raccontato, più di una volta, casi di provvedimento revocati con conseguente accertamento del credito (e non del debito) dell’utente (in un caso, in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo di 100 mila euro, è risultato un credito della correntista di oltre 500 mila euro) oppure di decreti revocati per l’accertata falsità della firma apposta su fideiussione o per essere stato chiesto a un Giudice territorialmente incompetente. Prima ancora, sin dal 2005, avevo dedicato vari paragrafi sui principali vizi e sugli strumenti di difesa nel mio primo manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, edito da Maggioli Editore e di cui è uscita, quest’anno, la VI edizione.

Pur nel difficile periodo di crisi economica che perdura da un po’ di anni (prima ancora che si aggravasse a causa della recente pandemia) imprenditori e consumatori non solo si trovano a dovere affrontare le note difficoltà nell’accesso al credito ma, spesso, si trovano a doversi difendere da pretese illegittime: sebbene, infatti, sia ben noto che la pretesa della banca non è tutelata dall’ordinamento se a determinare il saldo ha contribuito l’addebito di voci di costo non dovute, si assiste ancora, purtroppo, a tentativi di ottenere il soddisfacimento di ragioni di credito insussistenti o importi superiori a quelli legittimi: tentativi che riesce difficile distinguere da tentativi di furto o di saccheggio e che dovrebbero essere puniti o disincentivati al fine di evitare che (come spesso avvenuto) siano posti in essere nei confronti di soggetti che non possono o non riescono a difendersi.

Pubblico sotto al presente post la sentenza (emessa dal Tribunale di Genova) con la quale, all’esito di un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo proposta da un’impresa e da due (ritenuti) fideiussori assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi, ancora una volta è stata la banca (che sosteneva di essere creditrice) ad essere condannata non solo a restituire quanto indebitamente ricevuto durante il rapporto di conto corrente, ma anche a cancellare le segnalazioni illegittimamente effettuate alla Centrale Rischi, le ipoteche che aveva iscritto e a rimborsare le spese legali. Nel caso di specie, la vicenda è ancora più grave di quello che si desume dalla pronuncia. La banca, infatti, dopo avere ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, aveva anche instaurato un’autonoma azione revocatoria chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia di un trasferimento immobiliare: sosteneva che l’atto di disposizione pregiudicasse le proprie ragioni di credito. Ora, il Tribunale ha accertato e dichiarato, però, che la banca non era affatto creditrice ma debitrice. E se gli ingiunti (solo apparentemente) debitori non si fossero opposti? Il decreto ingiuntivo sarebbe diventato definitivo con la conseguenza che una pretesa, pur illegittima ed infondata, sarebbe diventata definitiva e difficilmente contestabile. E’ possibile che lo Stato permetta e non punisca severamente simili tentativi di ottenere somme non dovute? E’ accettabile che un soggetto o un imprenditore il quale, magari, dovendo già affrontare le note difficoltà quotidiane (ad esempio: mantenere l’impresa, pagare i fornitori, i lavoratori, tasse, contributi, ecc.), non abbia possibilità di difendersi, possa correre il rischio di subire la distruzione dell’impresa o di vedersi la casa messa all’asta per colpa di un debito che, se si fosse opposto, forse, non sarebbe stato riconosciuto tale? Riesce difficile comprendere, a fronte del diritto fondamentale alla proprietà privata o a varie norme costituzionali che tutelano il diritto all’attività di impresa, al lavoro o che promuovono il risparmio nonché a fronte di varie disposizioni penali che tutelano il patrimonio, come si possa consentire che una pretesa illegittima possa distruggere una persona e/o i propri beni. Sarebbe auspicabile una rinuncia spontanea, da parte delle banche, a chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi laddove il saldo apparente si sia determinato a causa dell’addebito di importi che (chi svolge una determinata attività sa e deve sapere) non erano dovuti. Se norme di legge prescrivono l’onere di opporsi a un decreto ingiuntivo entro un determinato termine (40 giorni a meno che non sussistano i presupposti per l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c.), è altrettanto vero che esistono norme penali che prevedono e puniscono la pretesa sostanzialmente illecita. Ricordo, inoltre, quanto scrissi in un mio precedente post dal titolo: “…e ci provano e riprovano ancora, confidando di farla sempre franca.

Sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario, gli abbonati (o quanti usufruiscono del periodo di prova gratuito) possono leggere, inoltre, una breve nota sul caso deciso dal tribunale ligure dal titolo “Pretese bancarie illegittime, usura e ripercussioni sul sistema creditizio ed economico nazionale. Dall’uso all’abuso del processo” di Roberto Di Napoli e Daniele Rossi.





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Usura e interessi moratori: venerdì 16 ottobre webinar organizzato da Centro Studi Minerva Macerata

Posted by Roberto Di Napoli su 13 ottobre 2020

Venerdì 16 ottobre p.v. interverrò al webinar organizzato da Centro Studi Minerva Macerata “L’usura degli interessi moratori, un’ipotesi ancora attuale dopo le Sezioni Unite: interrogativi e profili critici“. Ringrazio l’ente di formazione per avermi invitato all’interessante seminario accanto agli autorevoli relatori.

Pubblico di seguito la locandina col programma. Informazioni e iscrizioni sul sito di Centro studi Minerva Macerata

webinar 16 ottobre 2020

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Cause di inammissibilità e diritto al processo equo su diritti fondamentali della persona (in particolare, alla proprietà). Webinar il 14 ottobre 2020 organizzato da Revelino Editore

Posted by Roberto Di Napoli su 4 ottobre 2020

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell‘Uomo (CEDU), più di una volta, nell’esaminare ricorsi aventi ad oggetto la lamentata violazione del diritto fondamentale ad un processo equo ed effettivo, ha chiarito i limiti entro i quali il legislatore nazionale può condizionare il diritto del cittadino ad una decisione “nel merito”. In alcuni casi, ha anche affermato le condizioni alle quali una pronuncia  di “inammissibilità” può ritenersi conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Con una recente sentenza, pur ritenendo infondato uno dei motivi di ricorso alla Cedu proposti da un soggetto condannato all’esito di un processo penale, i Giudici di Strasburgo hanno, tuttavia, condannato l’Italia (per violazione dell’articolo 6 della Convenzione) in quanto non era stato garantito al ricorrente l’esame effettivo delle sue argomentazioni né una risposta idonea a comprendere le ragioni del loro rigetto. 

Vari interventi normativi che si sono succeduti, in Italia, nel corso dell’ultimo  decennio hanno modificato alcune norme di entrambi i codici di procedura (civile e penale): quasi sempre, le modifiche sono state ritenute necessarie nel tentativo di ridurre la durata del processo e di “deflazionare” il carico di ruolo negli uffici giudiziari. 

L’esame di alcune norme e di alcune pronunce lascia dubbi, però, sulla loro compatibilità con il diritto del cittadino ad un processo equo ed effettivo. L’introduzione, ad esempio, nel codice di procedura civile, di varie norme sul cosiddetto “filtro” in appello (già oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza) o il particolare rigore formale nella redazione del ricorso in Cassazione hanno determinato pronunce di inammissibilità che non sempre lasciano al cittadino, alla conclusione del giudizio, la possibilità di comprendere “in concreto”le ragioni del rigetto della sua domanda. L’esigenza di un’effettiva risposta alla domanda di Giustizia può essere ancora più importante laddove oggetto della domanda giudiziale sia un diritto riconosciuto come fondamentale dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e, soprattutto, se si vuole far sì che la “durata ragionevole” del processo non comprometta le regole processuali necessarie affinché la Giustizia sia sempre effettiva, efficiente e rispettosa dei diritti fondamentali: soprattutto in un Paese che, ad oggi, è al secondo posto, tra i Paesi del Consiglio d’Europa, per importi dovuti in seguito a condanne per violazione dei diritti fondamentali della persona (vedasi articolo su Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2020, pg. 8 “Boom degli indennizzi da versare per violazioni dei diritti umani”); un Paese in cui, a volte, si ha la sensazione che la “riduzione della durata del processo” costituisca uno dei “facili” argomenti (o slogan) preferiti da “leader” di movimenti politici, probabilmente, consapevoli del facile “consenso” che il desiderio di una “giustizia veloce” può determinare nei cittadini: questi ultimi, tuttavia, non sempre sono sufficientemente informati sulle differenze tra una “Giustizia veloce ed efficiente” (sempre auspicabile da tutti) e la “giustizia sommaria”  coi pericoli che, invece, essa comporta laddove siano soppresse alcune garanzie o prerogative fondamentali al fine di un’efficiente difesa.

Ringraziando Revelino Editore per l’invito, fornirò alcune mie riflessioni al webinar organizzato il 14 ottobre p.v. sul seguente tema e argomenti. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito della casa editrice.

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DIRITTO AL PROCESSO EQUO SUL DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA ALLA DIFESA DELLA PROPRIETÀ

Riflessioni su alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Il diritto fondamentale e costituzionale alla difesa della proprietà (art. 1 Protocollo addizionale CEDU- art. 42 Cost.);
  • Il diritto ad un processo equo ed effettivo (Art. 6 Cedu- artt. 24 – 111 Cost.);
  • La tutela del diritto di proprietà tra principio dispositivo nel processo civile ed eccezioni rilevabili d’ufficio;
  • Ragioni di inammissibilità dell’azione e necessità di chiarezza della norma;
  • Bilanciamento tra il dovere di rispetto della norma e della forma e diritto ad un processo equo ed effettivo;
  • Riflessioni su alcune pronunce della CEDU e della giurisprudenza nazionale;
  • Riflessi nella difesa della proprietà da azioni bancarie ingiuste;
  • Risposte ai quesiti

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Il lupo perde il pelo ma non “il vizio”. Ancora una volta, dopo le condanne da parte dei Giudici, gli intermediari bancari bussano alla porta del legislatore

Posted by Roberto Di Napoli su 22 agosto 2020

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La Corte di Giustizia, con sentenza dell’11 settembre 2019 (ormai nota come “sentenza Lexitor“), nel decidere sul quesito “Se la disposizione contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione” ha dichiarato che: “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore“.

Sull’inserto settimanale Plus de Il Sole 24 Ore di sabato 22 agosto è pubblicato un interessante articolo (di A. Criscione) dal titolo “Lexitor, ora si profila l’intervento legislativo” e sottotitolo: “Gli intermediari premono per evitare l’applicazione della sentenza al passato. Soluzione allo studio” nel quale è ricordato il contrasto sorto, nella giurisprudenza di merito, riguardo agli effetti della pronuncia emessa, lo scorso anno, dalla Corte di Giustizia UE. I Giudici di Lussemburgo hanno deciso, in sostanza, che, in caso di estinzione anticipata di contratti di credito al consumo (tra i quali rientra il contratto con cessione del V dello stipendio), il consumatore ha diritto alla restituzione, in rapporto alla restante durata del contratto, non solo delle spese “recurring” ma anche di quelle non dipendenti dalla durata del contratto (up front).

Sebbene l’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario), con pronuncia del Collegio di coordinamento dell’11 dicembre 2019, abbia recepito il principio affermato dai Giudici sovranazionali, nella giurisprudenza di merito si è registrato un contrasto tra un orientamento che ha escluso la diretta applicabilità della pronuncia dei Giudici lussemburghesi e un altro che l’ha invece ritenuta vincolante nell’interpretazione della norma di cui all’art. 125 sexies del Testo Unico bancario .

A fronte della possibilità (visto anche l’aumento di pronunce, soprattutto dei Giudici di secondo grado, con le quali sono state accolte le domande, proposte dai consumatori, di restituzione sia dei costi up front che di quelli recurring) che gli intermediari siano costretti a restituire gli ulteriori importi richiesti dai consumatori che abbiano estinto anticipatamente il finanziamento -secondo quanto riportato nell’articolo su Plus-Sole 24 Ore- sarebbe stato richiesto un intervento normativo: il Ministero dell’Economia starebbe cominciando a istruire la pratica con la possibilità di un intervento nella prossima manovra finanziaria. Secondo quanto si desume dalla notizia riportata sull’inserto settimanale, l’intervento legislativo sarebbe stato sollecitato con la giustificazione che gli intermediari italiani avrebbero agito “in buona fede” in conformità alle indicazioni delle autorità nazionali, secondo le quali il rimborso andava limitato alle spese recurring.

Un simile tentativo di chiedere soccorso al legislatore dopo pronunce, da parte di Giudici sovranazionali e nazionali, che possano risultare sfavorevoli al settore bancario-creditizio, non meraviglia ma, di certo, rattrista: può suscitare al cittadino la sensazione che vi siano politici o “tecnici”, magari nemmeno eletti, disponibili ad assecondare le istanze di lobbies cambiando le regole, magari con efficacia retroattiva, in contrasto con le decisioni dei Giudici.

Se così fosse si assisterebbe a qualcosa di già visto, un dejavu. Reazione analoga a quanto già avvenuto in seguito alle pronunce della Corte di Cassazione, nel marzo 1999, con le quali si riconobbe l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al divieto di anatocismo e a cui seguì, dopo meno di cinque mesi, l’intervento del legislatore che, col decreto legislativo n. 342, modificò l’art. 120 Tub legittimando, sia pure a determinate condizioni, la capitalizzazione. Ma non solo. Si tentò di legittimarla anche per il passato: tentativo di sanatoria che, tuttavia, falli’ visto che la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 ottobre 2000, dichiarò incostituzionale il terzo comma dell’art. 120 (quello che, appunto, sanciva la “sanatoria” per il passato).

Ancora. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 2 dicembre 2010, si pronunciò in merito alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi indebitamente corrisposti nel rapporto di conto corrente riconoscendo che la prescrizione inizia a decorrere dal “pagamento” e non dall’annotazione degli oneri non dovuti e, se il versamento è avvenuto nell’ambito di un rapporto di affidamento, deve essere verificata la natura ripristinatoria o solutoria dell’importo corrisposto: nella prima ipotesi, la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla chiusura del rapporto. Ancora una volta, la decisione, probabilmente, non fu particolarmente gradita. Dopo meno di due mesi, in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010 (c.d. “milleproroghe”) fu inserito un emendamento e introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. prevedendosi che, nei rapporti di conto corrente, la prescrizione relativa a diritti nascenti dall’annotazione iniziasse a decorrere dall’annotazione stessa e, “in ogni caso”, non si sarebbe fatto luogo alla restituzione degli importi già versati. Anche in questo caso, la Corte Costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2012, n. 78 dichiarò incostituzionale la norma di cui all’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010.

Ora, dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019 e l’aumento delle pronunce dei Giudici italiani che ritengono vincolante l’interpretazione fornita dai Giudici di Lussemburgo relativamente alla quota delle voci di costo che dovrebbero essere restituite al consumatore il quale abbia estinto anticipatamente il contratto di credito al consumo, sembrerebbe richiesto nuovamente aiuto al Legislatore. La giustificazione del richiesto aiuto -secondo quanto si desume dalla lettura dell’articolo del settimanale- sembrerebbe fondata sul rispetto di quanto indicato dalle Autorità nazionali, ossia, che sarebbe dovuto il rimborso solo del costo dipendente dalla durata del contratto. Si vedrà nei prossimi mesi se, davvero, vi sarà l’ennesimo intervento normativo a favore di banche o finanziarie, in contrasto con quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE e da vari Giudici nazionali, oppure, se il “Governo del cambiamento” e il Parlamento vorranno dimostrare che non vi può essere valida giustificazione fondata su istruzioni di Autorità che siano in contrasto con le fonti di diritto sovranazionale, con la Costituzione e con la Legge. Una “sanatoria” per il passato, oltre ad essere in contrasto con il principio di irretroattività della Legge, non terrebbe conto, poi, che, come ricordato nella motivazione della pronuncia della Corte di Giustizia, l’articolo 22 della Direttiva 2008/48 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», stabilisce che “«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite“.

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