Con recente delibera del CSM -come riportato, giorni fa, da Italia Oggi e da altri quotidiani- che ha introdotto un “periodo cuscinetto” è stato disposto che i giudici non fisseranno udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre potendo, in tale periodo, essere trattati solo gli affari “urgenti ed indifferibili“.
Trovo non rispondente alla realtà –condividendo quanto rappresentato nei giorni scorsi dall’AIGA– l’affermazione contenuta in vari quotidiani e siti secondo cui “di conseguenza anche gli avvocati” potrebbero beneficiare di maggiori “ferie” a meno che, ovviamente, non si riferisca all’effetto indiretto della disposizione ossia che, nel suddetto periodo, gli stessi non sarebbero impegnati in udienze ordinarie (che, secondo quanto riportato, dunque, non verrebbero trattate). Resterebbero fermi, infatti (oltre alle udienze e ad ogni adempimento relativo alle tante materie non soggette a sospensione), i termini di scadenza degli atti che, come è noto, gli avvocati sono tenuti a rispettare per assicurare la difesa dei propri assistiti. Si ricorda, tra l’altro, che il periodo di sospensione feriale, originariamente previsto sin dalla legge n. 742/1969 per il periodo dal 1° agosto al 15 settembre, a decorrere dal 2015 (e precisamente in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) è stato ridotto di 15 giorni con la conseguenza che la scadenza dei termini processuali è ora sospesa -si ripete: per le sole materie soggette a sospensione- solo dal 1° al 31 agosto.
La modifica, che, a dire di alcuni politici, avrebbe dovuto comportare benefici per la durata dei giudizi non teneva nella dovuta considerazione, probabilmente, che moltissime materie non sono mai state oggetto di sospensione feriale (ad esempio: controversie in materia di lavoro, separazioni, alimenti, esecuzioni, opposizioni alle esecuzioni, fallimenti, giudizi di opposizione a sentenze di fallimenti, provvedimenti in materia di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, ecc.); non si considerava, inoltre, che, in tal modo, si sarebbe ulteriormente pregiudicato -così come, in effetti, si è compromesso- il diritto degli avvocati a godere di un periodo di effettivo riposo.
Circa due anni fa, ad agosto 2017, avevo scritto, su questo mio blog, alcune mie considerazioni sull’opportunità del ripristino del previgente periodo di sospensione feriale , aprendo anche una petizione online (tuttora attiva e che può essere ancora utilizzata sottoscrivendola).
La necessità della modifica, evidentemente, non è stata avvertita solo dal sottoscritto ma anche da altri avvocati visto che al Congresso Forense tenutosi a Catania nello scorso mese di ottobre sono state approvate varie mozioni per il ritorno al previgente periodo di sospensione. L’esigenza di reintroduzione dell’originario periodo di sospensione feriale è stata recepita, inoltre, nella proposta di legge n. 1427 presentata alla Camera dei Deputati il 7 dicembre 2018 (di iniziativa del deputato Cataldi) nella quale, tra le varie modifiche al codice di procedura civile, si prevede, all’art. 12, la sostituzione dell’attuale norma (art. 1 l. 742/1969) con il ripristino della sospensione, appunto, dal 1° agosto al 15 settembre.
E’auspicabile che la modifica sia approvata quanto prima affinché anche agli avvocati sia garantito un periodo di riposo che, di fatto, con l’attuale normativa, non può ritenersi effettivamente esistente.
Sorgente: I giudici si allungano le ferie estive – ItaliaOggi.it
Da Diritto24-Il Sole 24 Ore: “Giovani Avvocati all’attacco: su sospensione feriale tornare a vecchie regole” “https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2019-05-30/giovani-avvocati-attacco-sospensione-feriale-tornare-vecchie-regole-110238.php
Da Dire (Agenzia di stampa): “Giovani avvocati: È caos per riforma ferie magistrati, tornare a sospensione fino a 15 settembre”.
Per leggere il mio post del 24 agosto 2017 “Petizione e raccolta di firme online per assicurare il diritto ad un effettivo periodo di riposo anche per gli avvocati” cliccare qui