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Archive for the ‘restituzione somme da capitalizz’ Category

Venerdì 29 aprile webinar su “La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti nel conto corrente bancario alla luce di alcune pronunce della Corte di Giustizia UE e nazionali”

Posted by Roberto Di Napoli su 28 aprile 2022

Domani 29 aprile, dalle 15,30 alle 18,30, come avevo anticipato in un mio precedente post, sarò relatore al webinar, organizzato da Revelino Editore, su una tematica di fondamentale rilevanza nelle cause di ripetizione degli indebiti bancari: l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione. Il webinar è stato accreditato dal CNF con 2 crediti per la formazione continua.

Avrò l’onore di intervenire insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice del Tribunale ordinario di Milano, estensore di importanti pronunce in materia.

Riporto il link al precedente post con il programma. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore.

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Il lupo perde il pelo ma non il vizio: banche condannate anche dall’Antitrust per pratiche scorrette al fine di ottenere l’autorizzazione per capitalizzare gli interessi

Posted by Roberto Di Napoli su 21 novembre 2017

Pubblico di seguito il testo della notizia estratta dal sito del quotidiano La Repubblica e il link alla relativa pagina.

Multate Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro e Intesa San Paolo per anatocismo: hanno attivato le procedure attraverso autorizzazioni online che non consentivano ai clienti di dire no

Fonte: La Repubblica.it Antitrust, 11 milioni di sanzioni alle banche per gli interessi sugli interessi

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Tribunale di Latina riduce il credito vantato dalla banca dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale. Una pronuncia interessante anche per la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia

Posted by Roberto Di Napoli su 6 agosto 2017

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

E’ stato definito, con sentenza emessa dal Tribunale di Latina, pubblicata il 2 maggio 2017, il primo grado di un giudizio, instaurato oltre 12 anni fa, nel quale una società correntista e i fideiussori, difesi da me e dal collega avv. Federico Alfredo Bianchi, già nel 2005 avevano formulato varie eccezioni di invalidità delle clausole e degli addebiti che avevano concorso a determinare il saldo vantato dalla banca pari ad oltre 100 mila euro. Negli anni, come è noto, la giurisprudenza si è consolidata in tema di nullità degli oneri anatocistici applicati prima del 2000 nonché per il periodo successivo qualora in difetto dei presupposti sanciti dalla normativa di cui alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000; allo stesso modo, in tema di commissioni di massimo scoperto o spese prive di valide pattuizioni.

Sebbene, alla luce di quanto era stato eccepito e domandato dalla correntista con l’atto introduttivo, possa suscitare qualche perplessità quanto affermato in merito alla richiesta decurtazione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interest rate swap, interessante appare quanto ribadito circa la distinzione tra transazione e piano di rientro nonché tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia.

Il caso: Nel 2005, un’impresa correntista e i soci illimitatamente responsabili, anche nella loro qualità di fideiussori, da me difesi, proposero, nei confronti di una banca, azione di accertamento negativo del credito e di conseguente condanna alla ripetizione degli interessi, commissioni ed oneri non dovuti applicati nel corso di rapporto di conto corrente, aperto nel 1999, con aperture di credito e sconto effetti salvo buon fine. Eccepivano, tra l’altro, l’addebito di importi a titolo –secondo quanto desumibile dagli estratti conto- di “interest rate swap” senza, tuttavia, che vi fosse mai stata alcuna valida pattuizione nonché la nullità di alcuni contratti di finanziamento. Risultava, infatti, un documento dal quale si desumeva che, a fronte dell’apparente rinuncia da parte della correntista, alle aperture di credito, la banca concedeva finanziamenti con scadenza mensile il cui importo complessivo del capitale (mai materialmente erogato) era pari al saldo in quel momento vantato dalla banca a causa del rapporto di conto corrente. A garanzia del rimborso, la banca otteneva il rilascio di pagherò cambiari, con scadenza in bianco, per l’importo complessivo pari ad € 140.000,00 sottoscritti sia dalla società che dai due soci. Con l’atto introduttivo, inoltre, era stata eccepita la nullità delle fideiussioni concesse.

Costituitasi nel giudizio, la banca contestava quanto eccepito e domandato dagli attori sostenendo, tra l’altro, che questi ultimi avevano accettato un accordo transattivo riconoscendosi debitori di € 139.332,01 e, dunque, con conseguente impossibilità di ogni contestazione. Non vi era, quindi, secondo la banca, alcuna frode alla legge nell’accordo che andava qualificato come un piano di rientro. Chiedeva, quindi, che venisse confermato il credito pari ad € 133.868,38 alla data del 13.04.2005 e che, anche in virtù dei titoli cambiari prodotti, venisse emessa ordinanza di pagamento ex art. 186 ter cod. proc. civ.

Concessi i termini per note (con le quali parte attrice, difesa da me e dal collega Avv. F. A. Bianchi, contestava la validità di quei titoli), il Giudice, con ordinanza del 5 giugno 2007, rigettava la richiesta di ordinanza ingiuntiva formulata dalla banca.

Con sentenza del 2 maggio 2017, il Tribunale di Latina ha ribadito vari principi in merito all’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite, all’infondatezza di eccezioni di decadenza per la presunta approvazione tacita degli estratti conto. In merito all’eccezione di usurarietà e alle osservazioni circa la metodologia di verifica del tasso effettivo globale formulate da parte attrice, il Tribunale, pur dando atto che l’interpretazione fornita dagli attori è stata fatta propria da altro orientamento giurisprudenziale, ha aderito all’interpretazione favorevole alle banche con l’applicazione della contestata formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia. E’ doveroso ricordare, tuttavia, che, sebbene varie pronunce dei giudici di legittimità e di merito – al contrario di quanto ritenuto da Trib. Latina con la sentenza menzionata- abbiano più volte ribadito l’inidoneità delle suddette circolari a derogare alla norma di cui all’art. 644 cod. pen. e all’unica formula derivante dal principio sancito nella norma penale secondo cui tutti gli interessi, spese, oneri e commissioni devono essere computati al fine di verificare il tasso effettivo globale (tranne imposte e tasse), il contrasto ancora non è stato risolto e la Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15188, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. (Sulla questione del computo o meno delle commissioni di massimo scoperto nel TEG e sulle pronunce che si sono ripetutamente espresse, in un senso o nell’altro, sui paradossi derivanti dall’applicazione della formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia, sia consentito il rinvio al mio “L’usura nel contenzioso bancario”, II edizione, Maggioli Editore, 2017).

Appare di particolare interesse, però, quanto ribadito dal Giudice in merito alla qualificazione dell’atto che – a dire della banca- sarebbe stato un atto transattivo con riconoscimento di debito preclusivo delle contestazioni sollevate dagli attori. La tesi della banca non è stata accolta.

Accolta la domanda di parte attrice di accertamento e declaratoria di nullità degli interessi applicati, la posizione contabile, quindi, è stata rideterminata previa applicazione del criterio sostitutivo di cui all’art. 117, settimo comma, d.lgs. 385/1993 ossia del tasso minimo dei BOT. In accoglimento della tesi della correntista e della fideiubente, inoltre, è stata esclusa la legittimità della capitalizzazione degli interessi non solo fino all’entrata in vigore della Delibera Cicr del 9 febbraio 2000, bensì, per tutta la durata del rapporto.

Di particolare interesse appare quanto ricordato dal Tribunale in merito alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia: nel caso di specie, il giudice, accogliendo la difesa di parte attrice, ha rigettato la tesi della banca secondo cui il carattere autonomo rispetto all’obbligazione garantita avrebbe precluso eccezioni da parte della fideiubente. La fideiussione, pertanto, sia pure relativamente agli importi accertati come non dovuti dalla correntista, è stata ritenuta nulla.

Pur essendosi notevolmente ridotto il credito, la domanda riconvenzionale così come formulata dalla banca, stante anche la tardività della costituzione, è stata dichiarata inammissibile con conseguente condanna alle spese in favore degli attori.

Cliccare qui per leggere la sentenza.

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Documentazione incompleta e firme disconosciute: anche il Tribunale di Genova rigetta l’istanza della banca di provvisoria esecutorietà a decreto ingiuntivo

Posted by Roberto Di Napoli su 4 febbraio 2017

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E’, ormai, un principio consolidatosi nella giurisprudenza relativa ai rapporti banche-utenti, quello secondo cui nei giudizi di opposizione avverso decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, quest’ultima debba fornire la prova del credito ingiunto mediante l’intera documentazione contrattuale e contabile, ossia producendo tutti gli estratti conto completi sin dall’inizio del rapporto (su questo blog, altri post dedicati all’argomento; mi permetto di rinviare anche al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli, 2015 e “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014). Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 gennaio 2017, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal correntista avverso il provvedimento monitorio notificato da una banca, ha confermato il suddetto principio. La vicenda sottoposta all’esame del giudice del tribunale ligure si caratterizza, però, anche per un ulteriore aspetto dal momento che, con l’atto introduttivo, gli opponenti hanno anche disconosciuto le firme apposte su fideiussione che, secondo la difesa della banca, sarebbero loro riconducibili.
La vicenda: La banca richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo, di circa 80 mila euro, contro una società correntista e i suoi fideiussori i quali, successivamente alla notifica del provvedimento, proponevano opposizione eccependo – oltre a diversi e gravi vizi nei rapporti bancari intercorsi tra le parti- varie carenze nei documenti prodotti dalla banca in violazione dell’onere probatorio su essa incombente. Gli opponenti, difesi da me e dal collega avv. Daniele Rossi, rilevavano ed eccepivano, in particolare, che la banca: non aveva depositato gran parte degli estratti di conto corrente e di conto anticipi, i contratti di apertura dei conti anticipi e quelli di concessione di credito; il contratto di apertura del conto corrente ordinario integralmente sottoscritto dalla correntista; non aveva fornito prova di avere inviato tutte le comunicazioni con cui avrebbe dovuto preannunciare le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali né aveva fornito prova di giusti motivi per effettuare dette modifiche.
Gli opponenti, inoltre, disconoscevano formalmente, come sopra accennato, la fideiussione depositata dalla banca con il fascicolo monitorio e la scrittura e/o sottoscrizione apposta a loro nome su detta documentazione. Alla prima udienza, considerata l’insistenza della banca per la concessione della provvisoria esecutorietà, l’avvocato Daniele Rossi, presente in rappresentanza degli opponenti, reiterava le suddette eccezioni.
La decisione – Il Tribunale Civile di Genova, all’esito dell’udienza del 9 gennaio 2017, ha emesso ordinanza con la quale, attesa la fondatezza delle deduzioni avanzate dalla correntista e dai suoi fideiussori, ha rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca opposta rilevando che “alla luce delle lacune documentali evidenziate nell’atto di opposizione nonché del disconoscimento della fideiussione, l’istanza della convenuta opposta non può essere accolta, non concede la provvisoria esecuzione del decreto opposto”.

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Dopo avere ottenuto circa 420 milioni di vecchie lire a fronte di un mutuo di 300, la banca pignora la pensione pretendendo ancora oltre 150 mila euro. Il giudice dell’esecuzione sospende la procedura.

Posted by Roberto Di Napoli su 5 Maggio 2016

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Dopo avere stipulato, nel lontano 1991, un contratto di mutuo fondiario avente ad oggetto un capitale di lire 300 milioni di vecchie lire garantito da ipoteca e patito l’espropriazione degli immobili facendo ottenere alla banca, nel 2002, quale ricavato dalla vendita, ben 415.000.000, ossia il capitale e gli interessi, nonchè, dopo qualche anno, oltre 10 mila euro di mensilità di stipendi, un maestro di disegno in pensione rischiava, ora, di vedersi sottrarre anche la pensione fino a oltre 150 mila euro. Questa volta, però, il probabile desiderio della banca di continuare ad agire indisturbata e di acchiappare ciò che restava ad un povero pensionato (almeno, per ora) non è si è realizzato. Pensava, probabilmente, che, anche questa volta, l’esecutato non si sarebbe difeso lasciandole prendere, senza dovere dare giustificazione, gli ultimi frutti di anni di onesto lavoro.

Quando ormai era sicuro di avere estinto ogni debito, per quel mutuo di oltre vent’anni fa, e che la banca, dopo avere ottenuto la restituzione di oltre duecentocinquantamila euro, fosse rimasta soddisfatta, nel mese di giugno dello scorso anno il pensionato ha ricevuto, dapprima, il precetto e poi il pignoramento presso terzi (in particolare, all’INPS) di oltre 153 mila euro. Una nota società cessionaria del credito, infatti, omettendo di precisare gli importi già riscossi dalla banca cedente, col pignoramento chiedeva al Tribunale di Roma l’assegnazione del considerevole importo pignorato.

All’udienza del 1° marzo 2016, però, l’esecutato da me difeso (con la collaborazione dell’avv. Marina Marasca e dell’avv. Daniele Rossi),  faceva presente di avere depositato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza per la sospensione dell’esecuzione nella quale (oltre a documentare gli importi già percepiti dalla banca e il tasso effettivo applicato così come quantificato con la consulenza tecnica di parte del perito dott. Francesco Olivieri) era stata eccepita la sopravvenuta estinzione di ogni obbligazione  a suo carico e, dunque, la mancanza di valido ed attuale titolo esecutivo, l’usurarietà degli interessi e dei vantaggi conseguiti dalla banca e, comunque, la nullità della clausola determinativa degli interessi che, così come formulata nel contratto, sembrerebbe indeterminata ed indeterminabile. In seguito alla memoria difensiva con la quale la società procedente, insistendo nell’assegnazione delle somme pignorate, sosteneva, tra l’altro, l’inapplicabilità della legge 108/1996 a contratti stipulati precedentemente, l’opponente da me patrocinato ribadiva le proprie eccezioni ricordando varie pronunce giurisprudenziali in materia; è stato rappresentato, quindi, come, a fronte del mutuo di 300 milioni di vecchie lire e malgrado, già dopo circa 11 anni dalla stipula, la banca avesse ricevuto il ricavato delle vendite immobiliari pari ad oltre 230mila euro, con la procedura per espropriazione presso terzo instaurata, chiedesse, ancora, altri € 153.902,61. Si è evidenziato, insomma, come per un mutuo di trecentomilioni, detratto il capitale (già riscosso, si ripete, dopo appena 11 anni dalla stipula), la banca tentasse di ottenere un profitto, in sostanza, di oltre quattrocentomilioni, ossia, di quasi mezzo miliardo di vecchie lire!!!

Concessi alle parti i termini per memoria difensiva e repliche, con ordinanza del 20 aprile 2016, il Tribunale di Roma (Giudice dott. Vigorito) ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare non accogliendo, dunque, l’istanza di assegnazione delle somme pignorate avanzata dalla società cessionaria del credito. 

Pur contenente un probabile errore di calcolo laddove si è ritenuto inferiore l’importo complessivo già percepito dalla banca, a fronte del mutuo stipulato 25 anni fa, appare interessante la motivazione dell’ordinanza laddove si è dato atto delle “modifiche intervenute nella legislazione e nell’orientamento della giurisprudenza in ordine alla determinazione del tasso di interesse, alla sua illiceità ed alla validità delle clausole determinative degli interessi: aspetti, questi, che meritano, secondo il giudice, “un esame approfondito del rapporto fra le parti al fine di determinare, anche attraverso una ctu, l’esatto ammontare del credito residuo vantato” e che, quindi, “tale indagine deve, necessariamente, essere rimessa al giudizio di merito”.

Una decisione, dunque, a cui non si può che si sperare si uniformino altri giudici delle esecuzioni anche quando il titolo esecutivo, come nel caso di specie, sia rappresentato da contratti stipulati oltre vent’anni fa, prima dell’entrata in vigore sia del d.lgs. 385/1993 (cosiddetto Testo Unico Bancario) che della normativa antiusura di cui alla legge 108/1996, con tassi di interesse che, quand’anche leciti, sarebbero oggi “ultrausurari”.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza del Tribunale civile di Roma, sez. IV bis, del 20 aprile 2016.

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Milano 19 Dicembre – Seminario organizzato da Maggioli su contenzioso bancario con discussione di caso pratico da tre diversi “punti di vista”

Posted by Roberto Di Napoli su 27 novembre 2014

Continua il ciclo di seminari giuridici organizzato da Maggioli Editore sul contenzioso bancario. Il prossimo convegno che si terrà a Milano il 19 Dicembre p.v. e nel quale sarò relatore insieme alla collega avv. Elisabetta Mazzoli e alla dottoressa Marcella Caradonna prevede, oltre ad una parte “teorica” sui principali vizi e strumenti giuridici, la simulazione di un caso pratico e dibattito su pronunce giurisprudenziali anche sotto prospettive diverse, ossia, con il “punto di vista” del difensore dell’utente bancario, della banca e del consulente tecnico. Il convegno è stato accreditato al Consiglio Nazionale Forense con riconoscimento di 7 crediti formativi. Informazioni su iscrizione, modalità e costi sono pubblicati sul sito della casa editrice (cliccare qui).

Locandina convegno Milano 19 Dicembre 14Locandina convegno Milano 19 Dicembre 14 relatori

copertina usura nel contenzioso bancario

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

L’avv. Elisabetta Mazzoli è autrice, per la stessa casa editrice, del volume,  “Contenzioso bancario e soluzioni stragiudiziali“. La dott.ssa Marcella Caradonna ha scritto il volume, anch’esso recentemente pubblicato sempre da Maggioli Editore, “Come difendersi dalla Centrale Rischi nel contenzioso bancario“.

 

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La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

Posted by Roberto Di Napoli su 13 settembre 2014

Continuano ad aumentare le ordinanze con le quali, in seguito all’ottenimento, da parte di banche, di decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti inaudita altera parte (ossia, in difetto di contraddittorio) e alla conseguente opposizione da parte dell’ingiunto, viene sospesa la provvisoria esecutorietà del titolo o, nel caso in cui non sia ancora munito della relativa clausola, essa viene negata.

Accade spesso, infatti, che il soggetto ingiunto (sia esso un imprenditore o un consumatore) notificando una valida e fondata opposizione e, dunque, instaurando il relativo giudizio di cognizione, contesti il saldo vantato dalla banca e formatosi, nel corso degli anni, a causa dell’addebito, nell’ambito del rapporto di conto corrente, di interessi, commissioni ed altri oneri non dovuti e, quasi sempre, capitalizzati trimestralmente fino a determinare, magari, anche un tasso di interesse effettivo usurario.

Come ho scritto, spesso, in vari post di questo blog o in alcune mie pubblicazioni stupisce tuttavia (e ritengo assurdo) che, malgrado siano trascorsi oltre 15 anni dalle più chiare sentenze emesse nella “primavera del 1999” dalla Corte di Cassazione che hanno confermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale (mancando un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 cod. civ.) con principi ribaditi, poi, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e dai giudici di merito -per non dire anche di altre pronunce che hanno confermato l’illiceità della minaccia allorché si usi uno strumento giuridico per ottenere un profitto non dovuto- ciononostante le banche, coi loro procuratori, continuano spregiudicatamente ad avanzare richieste aventi ad oggetto somme che, poi, si rivelano non fondate o, comunque, di entità inferiore a quanto richiesto. E’ evidente, quindi, come la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, soprattutto laddove si tratti di rapporti instaurati molti anni prima, può determinare il pericolo che i beni del soggetto ingiunto siano ingiustamente aggrediti a causa di un titolo che, piuttosto che rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, all’esito del giudizio venga, poi, revocato.

Si comprende, pertanto, da una parte, l’onere del debitore (o meglio, forse, sarebbe il caso di dire, del “presunto o apparente debitore”) di presentare, nei 40 giorni dalla notifica del decreto, valida e fondata opposizione e, dall’altra, la necessaria, massima prudenza da parte del Giudice nel valutare, congiuntamente alle eccezioni formulate dall’opponente, la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca o, qualora il titolo sia già esecutivo, per sospenderne l’efficacia fino all’esito del giudizio.

Tra le varie ordinanze (vedasi anche mie precedenti considerazioni, alla fine del presente post) denota grande attenzione e prudenza quanto ritenuto dal Tribunale di Roma in un caso in cui la banca aveva richiesto il decreto ingiuntivo sia nei confronti dell’impresa correntista che dei fideiussori. Il titolo veniva notificato prima nei confronti di questi ultimi e, successivamente, per un errore nella notifica, all’impresa, ragion per cui venivano proposte due autonome opposizioni.

Tra i vari motivi, gli opponenti eccepivano che la banca stessa aveva ammesso che il conto corrente era sorto, nel lontano 1980, con la dante causa o meglio con la sua “antenata” senza, però, produrre un valido contratto visto che il documento prodotto non conteneva valide pattuizioni in merito al tasso degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta e risultava palese, d’altronde, l’illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale. Contestata, per vari motivi, qualsivoglia ragione di credito della banca e spiegando domanda riconvenzionale, chiedevano, quindi, l’accertamento del loro credito (e non debito) domandando, quindi, la condanna della banca alla restituzione degli importi addebitati nel corso del lungo rapporto.

Alla prima udienza, malgrado fosse stata richiesta la riunione del giudizio con l’altro conseguente alla separata opposizione (proposta da parte dei fideiussori), la banca ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà alla quale, ovviamente, l’impresa da me assistita si opponeva categoricamente .

Con ordinanza del 7 Agosto 2014 il Giudice, esaminati gli atti e provveduto in merito alla riunione dei giudizi, ha rigettato l’istanza.

E’ stato, infatti, correttamente ricordato, innanzitutto, che “l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa quando l’opposizione non risulta esser fondata su prova scritta idonea a dimostrare l’insussistenza dei fatti allegati dall’ingiungente a fondamento della sua pretesa ovvero la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa, nè appare di pronta soluzione“. Ribadito, poi, che “(…) il giudice è tenuto ad accertare l’esistenza di un fumus boni iuris del diritto vantato dalla parte opposta”  allo stato non sono stati rilevati, nel caso di specie, “elementi che possano condurre ad una valutazione di approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto lamentato, nella sua interezza, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dall’opponente e rilevabili d’ufficio, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la nullità delle clausole applicate ai rapporti bancari dedotti in giudizio relative alle condizioni economiche applicate, in difetto della produzione del relativo documento contrattuale“.

Un provvedimento, dunque, che non solo appare conforme alla legge e alla giurisprudenza in materia ma che conferma, altresì, la necessaria prudenza laddove, come in casi analoghi, la provvisoria esecutorietà di un titolo, in mancanza del fumus boni iuris del credito vantato dalla banca, può, nelle more del giudizio, compromettere seriamente vari diritti fondamentali della persona tra i quali quello alla salute, alla proprietà privata, all’impresa, al domicilio.

Il testo dell’ordinanza: Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014

Precedenti post sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e su provvedimenti di rigetto o di sospensione, cliccare sui seguenti link:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

Sul tema, mi permetto di segnalare anche il mio recente “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014 (cliccare qui) nonchè “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli, IV edizione, 2013.

copertina usura nel contenzioso bancario                                            Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Corso a Roma su anatocismo, usura e sugli strumenti di difesa organizzato dalla rivista giuridica telematica “Foro Europeo” e da “Avvocati per l’Europa”

Posted by Roberto Di Napoli su 8 novembre 2013

Continua l’interesse di avvocati e giuristi nell’approfondimento della tematica relativa al contenzioso bancario con particolare riferimento all’anatocismo e all’usura. Organizzato dalla prestigiosa rivista giuridica telematica “Foro Europeo” e da “Avvocati per l’Europa” un convegno, oggi, a Roma, sulla specifica materia. 

Sul sito della rivista giuridica Foro Europeo pubblicato il video (necessaria la registrazione) anche del mio intervento (cliccare qui)

Per maggiori informazioni e per iscriversi, si riporta il link dell’apposita pagina sulla rivista Foro Europeo (cliccare qui)

Locandina seminario 8 Nov 13

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