Avv. Roberto Di Napoli Esercita prevalentemente in difesa di vittime di abusi bancari e dei consumatori. Patrocinante in Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori
Dal sito Foroeuropeo: video seminario del 14 maggio 2019
I Giochi invernali produrranno un incremento di risorse all’interno del comparto sport pari a 1.142 milioni di euro, mentre i settori beneficeranno di maggiori risorse per 1.026 milioni
Allo stesso tempo uno scenario di lavoro da remoto strutturale potrebbe generare un risparmio per il sistema imprenditoriale di circa 12,5 miliardi di euro l’anno
Proporre nel miglior modo possibile un contratto per la vendita online è fondamentale per la riuscita del rapporto venditore-acquirente prima, durante e dopo la...
È dello scorso 2 maggio il Protocollo d’Intesa in materia di IN HOUSE, sottoscritto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Consiglio Nazionale del...
Esiste un trittico di fonti da cui lo studio sul procedimento disciplinare non può prescindere, rappresentando esso principale sorgente degli obblighi del...
Giovedì 19 maggio il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione contro l’impunità dei crimini di guerra in Ucraina. Due i temi caldi: da un lato...
Quando l'avvocato è chiamato a difendere l'assistito tradotto in giudizio per via direttissima, sa che si troverà di fatto a muoversi all'interno di un rito...
Domani 29 aprile, dalle 15,30 alle 18,30, come avevo anticipato in un mio precedente post, sarò relatore al webinar, organizzato da Revelino Editore, su una tematica di fondamentale rilevanza nelle cause di ripetizione degli indebiti bancari: l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione. Il webinar è stato accreditato dal CNF con 2 crediti per la formazione continua.
Avrò l’onore di intervenire insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice del Tribunale ordinario di Milano, estensore di importanti pronunce in materia.
Pubblico di seguito il link alla mia nota a Cass. civ., Sez. VI, ord. 10 febbraio 2022, pubblicata su Diritto.it. Per leggere o scaricare, invece, la nota in formato pdf, cliccare qui.
Nel 2007, quasi 15 anni fa, nella II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli, riportavo la tesi dell’illegittimità della capitalizzazione anche nei contratti sottoscritti dopo la delibera Cicr del 9 febbraio 2000. Nelle edizioni successive, e, quindi, anche nella VI, uscita a marzo 2020, richiamate alcune pronunce di merito nel frattempo intervenute, precisavo le ragioni per le quali non si potrebbe sostenere la “pari periodicità” della capitalizzazione (prescritta, invece, dall’art. 120 d.lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 25 d.lgs. 342/1999, nonché dagli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr 9 febbraio 2000) laddove l’incremento del tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista rispetto al tasso nominale sia pari a zero, al contrario del vantaggio che riceve la banca dalla clausola anatocistica e reso palese dal tasso annuo effettivo debitore maggiore del tasso nominale.
Il 10 febbraio scorso anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4321/2022 (credo che non vi siano precedenti di legittimità sotto questo specifico profilo) ha confermato la fondatezza del principio accogliendo il ricorso patrocinato dal collega Avv. Andrea Argenta con la consulenza del Dott. Giorgio Vincis (ai quali porgo le mie congratulazioni). Ciò di cui ero convinto sin dal 2007 (e che ho continuato a ribadire nonostante pochissime pronunce di merito) ora risulta confermato anche dai Giudici di legittimità:nel rapporto di conto corrente, laddove il tasso di interesse nominale creditore (per il correntista) è identico al tasso effettivo annuo, mentre, invece il tasso effettivo annuo debitore è superiore a quello nominale, non vi è pari periodicità e, quindi, in tal caso la capitalizzazione è illegittima anche nei contratti successivi alla delibera Cicr 9 febbraio 2000.
Pubblico il link a una mia breve nota pubblicata sul portale Diritto.it unitamente all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI- sottosez. 1- ord. 10 febbraio 2022 (cliccare qui per scaricare il pdf)
Anatocismo e vizi nei contratti bancari, II ediz. 2007, Maggioli Editore, pagine 94 e 95
Anatocismo bancario e vizi nei contratti, VI edizione, 2020
Anatocismo bancario e vizi nei contratti, pg. 180, VI ediz. Maggioli Editore, 2020
E’ uscita la sesta edizione del mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“. Il libro, arricchito, di volta in volta, di vari paragrafi, sin dalla prima edizione è stato apprezzato, forse, anche per la sua struttura da “manuale” al fine di tentare di agevolare la comprensione non solo da parte di giuristi.
Il volume, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che dal sito della casa editrice, consente la lettura di una vasta rassegna di pronunce giurisprudenziali (di merito e di legittimità) che, insieme alla normativa di riferimento, è offerta online (oltre al Testo Unico Bancario pubblicato nello stesso libro, in appendice, in modo da agevolarne la lettura).
La copertina della VI edizione del manuale Anatocismo bancario e vizi nei contratti, scritto dall’avv. Roberto Di Napoli ed edito da Maggioli Editore
Ringrazio, oltre che i lettori che spero continuino ad apprezzare il mio contributo, la storica e prestigiosa Maggioli Editore che, già 15 anni fa (con, all’epoca, il dott. Revelino), intuì l’interesse che la divulgazione delle tematiche, affrontate in un volume organico, avrebbe potuto avere nella comprensione dei principali aspetti del contenzioso bancario.
Un volume nato 15 anni fa e sempre rinnovato, nelle sei edizioni, per stare al passo con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale:
Era l’estate del 2004 quando pensai di pubblicare un volume con le principali questioni relative alle più frequenti (e più gravose) voci di costo nei rapporti di apertura di credito in conto corrente e che, sebbene affrontate da alcune pronunce di merito e di legittimità, erano ancora poco conosciute. L’entrata in vigore della legge 108/1996 in materia di usura e, nel marzo 1999, due importanti sentenze della Corte di Cassazione in contrasto con quanto era stato precedentemente affermato in merito alla capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, avevano, da alcuni anni, rafforzato la tutela degli utenti bancari e confermato la fondatezza di eccezioni e domande formulate dai correntisti per ottenere la rideterminazione contabile. La giurisprudenza, tra l’altro, si era già più volte pronunciata in merito ai requisiti per la valida pattuizione delle clausole determinative degli interessi, così come sulla contestabilità degli estratti conto o sui presupposti per le segnalazioni alla Centrale Rischi. Pensai, quindi, che potesse risultare utile alla difesa degli utenti bancari un volume con la spiegazione, con uno stile e linguaggio più semplice possibile, dei più frequenti vizi del saldo del rapporto di conto corrente nonché dei possibili strumenti di difesa.
La prima edizione del volume, pubblicato da Maggioli Editore e uscito a maggio 2005 (con il cd allegato contenente, insieme alla normativa e ad alcuni schemi di lettere o atti, la giurisprudenza sui vari argomenti trattati nel testo), fu subito apprezzata oltre che da avvocati, magistrati e consulenti, anche da imprenditori e consumatori e, dopo circa 2 anni, fu aggiornato in una seconda edizione con nuovi paragrafi (come quello dedicato al mutuo stipulato a copertura di esposizione su conto corrente) e giurisprudenza. Allo stesso modo, nelle edizioni successive così come in questa appena stampata, ho cercato di aggiornare il testo con i sopravvenuti interventi legislativi e le varie questioni, nel frattempo, emerse e decise dalle più interessanti pronunce. Nel 2014, al fine di fornire una visione ancora più dettagliata sulle questioni e sulle pronunce relative all’usura, il volume è stato affiancato da una sorte di appendice o “parte speciale” dedicata specificatamente a “L’usura nel contenzioso bancario” (II edizione, 2017).
La sesta edizione di “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” tiene conto, tra i vari argomenti affrontati, dell’evoluzione normativa in merito alla capitalizzazione nonché delle importanti pronunce giurisprudenziali in tema di prescrizione e onere della prova, diritto e limiti alla richiesta di documentazione bancaria, fideiussioni e pregiudizi derivanti (anche ma non solo) dalle indebite segnalazioni nelle centrali rischi.
Come già avevo scritto nel post dedicato alla precedente edizione, continuo a ritenere che “Scrivere un manuale o un testo giuridico non è solo un’opera di divulgazione di pronunce giurisprudenziali o di leggi la cui lettura può apparire “arida” e “noiosa”: è anche ricerca, studio, organizzazione di ciò che si ritiene possa interessare il lettore, creazione del volume cercando di contemperare l’esigenza di semplicità espositiva degli argomenti -che potrebbero sembrare complessi per chi si affaccia, per la prima volta, alla materia- con l’involontario, a volte necessario, “tecnicismo” e cercando di “far parlare” il libro con la massima semplicità possibile; è, quindi, divulgazione del proprio pensiero o anche dell’interpretazione di una determinata legge o sentenza; è, come ogni libro o come ogni scritto, anche una “proiezione” dell’autore“. “Sentire il lettore contento dell’acquisto credo renda felice ogni autore per il solo fatto di “sentire” la fiducia e quell’affetto di chi ha apprezzato ciò che si è scritto, di chi immagina gli sforzi, le rinunce, il tempo impiegato, di chi ti vuole ringraziare e ti sorride per l’aiuto inconsapevolmente datogli. E’ per questo, però, probabilmente, che si sente anche la non poca responsabilità in quanto si manifesta, si esterna e divulga il proprio pensiero, il proprio “punto di vista” che si materializza su carta, con una vita propria, anche distinta da quella dell’autore”.
Pubblico di seguito il videointervento pubblicato sulla rivista giuridica Diritto.it su “L’onere della prova del credito nelle causa instaurate dal correntista“.
Sul sito della rivista è possibile scaricare il testo in formato pdf dell’intervento (cliccare qui) e vedere il mio precedente video su “L’onere della prova del credito vantato dalla banca” nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e nelle domande di ammissione al passivo fallimentare (cliccare qui) (pubblicato anche su questo blog)
Domani interverro’, a Taranto, all’interessante seminario organizzato da Sos Utenti – col patrocinio dell’Universita’ degli studi di Bari, degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Taranto, dell’Aiga, del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Taranto- presso il Dipartimento in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, su usura e indebiti bancari. Tra i relatori, autorevoli professori universitari, magistrati e avvocati. Moderatrice sara’ la collega Avv. Alessandra Fabiani. Il seminario è accreditato per il riconoscimento di crediti formativi.
Per scaricare il file pdf con il programma e la scheda dei relatori, cliccare qui.
Sul sito della Sos Utenti è possibile scaricare anche i lavori di altro interessante seminario tenutosi a Catania lo scorso 13 ottobre (cliccare qui)
E’ stato più volte riconosciuto -fino a costituire, si può dire, forse, un principio consolidato- che, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, nel caso di contestazione della fondatezza del credito da parte dell’opponente, è alla creditrice opposta (convenuta ma attrice in senso sostanziale) che incombe l’onere di provare la fondatezza della pretesa, ragion per cui deve depositare tutti gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto (sia consentito il rinvio anche al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli, 2015).
E’ anche per il suddetto principio che, con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto, nel 2013, da una delle principali banche italiane a carico di una società e dei fideiussori i quali, nel successivo giudizio di opposizione, da me assistiti, si opponevano al provvedimento monitorio formulando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione di quanto ritenuto a loro spettante a causa di altri, più remoti, rapporti nonchè il risarcimento dei danni.
Alla prima udienza di trattazione, la banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo che veniva, ovviamente, impugnata dagli opponenti ricordando, oltretutto, che era stata già eccepita la mancanza di valida prova del credito non avendo la banca prodotto tutti gli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti.
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice, ricordando, appunto, l’onere a carico della banca di produzione della suddetta documentazione e ritenendo che, in virtù di quella presente, non fosse necessario disporre la consulenza tecnica contabile richiesta, rinviava per precisazione delle conclusioni: in tale ultima udienza la banca tentava di sostenere che la lacuna probatoria fosse superata dal fatto che gli estratti conto erano stati, comunque, depositati dagli stessi opponenti i quali, invece, replicavano di avere depositato quelli relativi ad altri rapporti per i quali avevano formulato la domanda riconvenzionale ma non quelli relativi ai rapporti oggetto del decreto ingiuntivo il cui onere, appunto, era a suo carico in quanto creditrice ingiungente.
Depositata la comparsa conclusionale, infine, con la successiva memoria di replica, gli opponenti eccepivano la mancata restituzione, da parte della banca, del fascicolo di parte con la conseguenza che, pertanto, il giudice non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione quanto in essa contenuto. Detto fascicolo veniva depositato dalla banca, infatti, solo successivamente, con la memoria di replica, in violazione di quanto sancito dall’art. 169, II comma, c.p.c. (” Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”).
Con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo rigettando sia le pretese vantate dalla banca (pari a circa 90 mila euro) che le domande riconvenzionali.
La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post
Fallito altro tentativo di un colosso bancario di ottenere, a carico di una società di costruzioni associata a Sos Utenti e da me difesa, istanza di provvisoria esecutorietà a decreto ingiuntivo di oltre 6 milioni di euro. All’udienza del 28 Ottobre scorso, dinanzi al Tribunale di Roma, la banca pensava di ottenere il titolo esecutivo sottacendo, però, che, nelle more di fissazione dell’udienza, rinviata di circa un anno a causa della sostituzione di vari magistrati e di designazione del titolare, aveva già ottenuto la restituzione di quasi 2 milioni di euro. Mutuo, peraltro, viziato da molteplici vizi riscontrati da apposita consulenza contabile che era stata effettuata, per conto della mutuataria, dal dott. Gennaro Baccile. Uno dei non pochi esempi di banca che tenta di ottenere un titolo foriero di danni a vari diritti inviolabili della persona (cliccare qui per leggere un mio articolo sulla provvisoria esecutorietà e i diritti fondamentali della persona pubblicato sulla rivista Diritto.it), procrastinando ogni accertamento sulla fondatezza e legittimità del titolo. Anche in questo caso, però, la banca, evidentemente …… aveva fatto male i conti!
Per approfondimenti sugli strumenti di difesa dagli abusi bancari, mi permetto di ricordare che è nelle librerie giuridiche (oltre che in quelle online) la V edizione del mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli Editore, Luglio 2015 e l’appendice “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli Editore, Luglio 2014.