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Posts Tagged ‘anatocismo’

Anatocismo sui conti correnti dopo il 2000: alcune pronunce dei giudici di merito aderiscono al principio affermato dalla Cassazione (ord. 4321/22)

Posted by Roberto Di Napoli su 12 ottobre 2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 febbraio 2022 n. 4321, ha riconosciuto l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, nei rapporti di conto corrente, anche per il periodo successivo alla delibera Cicr 9 febbraio 2000 laddove il tasso effettivo annuo creditore sia identico a quello nominale: ciò in quanto una simile previsione contrattuale rende evidente che non potrà mai esservi anatocismo in favore del correntista e, quindi, di fatto, non potrà mai esservi il rispetto della condizione di reciprocità (prevista, invece, dagli artt. 120 d.lgs. 385/1999 e dall’art. 6 delibera Cicr cit. quale conditio sine qua non per potersi ritenere legittima la capitalizzazione a favore della banca). In un mio precedente post, lo scorso mese di febbraio, ricordavo che già nel 2007, sin dalla II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli fino alla VI uscita a marzo 2020, avevo rappresentato come, spesso, nemmeno la disciplina intervenuta con la modifica dell’art. 120 d.lgs. 385/1993 e con la delibera Cicr 9 febbraio 2000 venisse rispettata, con il conseguente diritto del correntista ad ottenere la ripetizione degli oneri anatocistici anche per il periodo successivo al 2000. Prima del recente intervento degli ermellini, alcune pronunce dei giudici di merito, negli anni scorsi, già avevano riconosciuto la validità del principio sollevato dalla difesa degli utenti bancari (ad esempio: Trib. Salerno, sent. 5 novembre 2019, n. 3507, pubblicata sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario nonché nel mio Anatocismo bancario e vizi nei contratti, cit. in nota pg. 180, VI ediz. 2020) che, ora, può continuare ad essere invocato visto quanto affermato dalla Cassazione.

Verificata la documentazione contrattuale e, quindi, la sussistenza dei presupposti, l’eventuale eccezione di nullità della clausola “anatocistica” e dei conseguenti oneri può essere rilevante anche ai fini della formulazione dei quesiti al consulente tecnico d’ufficio o dell’esame della correttezza della metodologia di calcolo seguita nella rideterminazione del rapporto.

Vari Tribunali hanno già manifestato di aderire al principio riconosciuto dai Giudici di Legittimità con la recente pronuncia (Trib. Brindisi, ord. 19 aprile 2022, pubblicata sul sito Centro Anomalie bancarie)

Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 19 agosto 2022, accogliendo le richieste della correntista da me patrocinata, ha ordinato al c.t.u. di verificare se la metodologia seguita sia conforme al principio riconosciuto dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4321/2022. E’ stata accolta, inoltre, la richiesta di esibizione di vari assegni di cui la correntista aveva chiesto copia ancora prima di intraprendere l’azione giudiziaria ma che, invece, la banca, senza alcun motivo, non aveva fornito (ricordo una precedente ordinanza emessa, in un caso simile, dal Tribunale di Ravenna già nel 2010 con la quale, allo stesso modo, il Giudice aveva ordinato l’esibizione dei titoli contestati; vd, mio precedente post del 13 maggio 2010 e l’ordine di esibizione degli assegni addebitati nel corso del rapporto).

In merito all’ordinanza della Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022 n. 4321, segnalo anche una mia breve nota pubblicata su Diritto.it: Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

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Venerdì 29 aprile webinar su “La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti nel conto corrente bancario alla luce di alcune pronunce della Corte di Giustizia UE e nazionali”

Posted by Roberto Di Napoli su 28 aprile 2022

Domani 29 aprile, dalle 15,30 alle 18,30, come avevo anticipato in un mio precedente post, sarò relatore al webinar, organizzato da Revelino Editore, su una tematica di fondamentale rilevanza nelle cause di ripetizione degli indebiti bancari: l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione. Il webinar è stato accreditato dal CNF con 2 crediti per la formazione continua.

Avrò l’onore di intervenire insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice del Tribunale ordinario di Milano, estensore di importanti pronunce in materia.

Riporto il link al precedente post con il programma. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore.

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Una mia nota pubblicata su Diritto.it: Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

Posted by Roberto Di Napoli su 18 febbraio 2022

Pubblico di seguito il link alla mia nota a Cass. civ., Sez. VI, ord. 10 febbraio 2022, pubblicata su Diritto.it. Per leggere o scaricare, invece, la nota in formato pdf, cliccare qui.

Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

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Anatocismo post delibera Cicr 2000: la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità della capitalizzazione se il tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista è identico al tasso nominale

Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2022

Nel 2007, quasi 15 anni fa, nella II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli, riportavo la tesi dell’illegittimità della capitalizzazione anche nei contratti sottoscritti dopo la delibera Cicr del 9 febbraio 2000. Nelle edizioni successive, e, quindi, anche nella VI, uscita a marzo 2020, richiamate alcune pronunce di merito nel frattempo intervenute, precisavo le ragioni per le quali non si potrebbe sostenere la “pari periodicità” della capitalizzazione (prescritta, invece, dall’art. 120 d.lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 25 d.lgs. 342/1999, nonché dagli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr 9 febbraio 2000) laddove l’incremento del tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista rispetto al tasso nominale sia pari a zero, al contrario del vantaggio che riceve la banca dalla clausola anatocistica e reso palese dal tasso annuo effettivo debitore maggiore del tasso nominale.

Il 10 febbraio scorso anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4321/2022 (credo che non vi siano precedenti di legittimità sotto questo specifico profilo) ha confermato la fondatezza del principio accogliendo il ricorso patrocinato dal collega Avv. Andrea Argenta con la consulenza del Dott. Giorgio Vincis (ai quali porgo le mie congratulazioni). Ciò di cui ero convinto sin dal 2007 (e che ho continuato a ribadire nonostante pochissime pronunce di merito) ora risulta confermato anche dai Giudici di legittimità: nel rapporto di conto corrente, laddove il tasso di interesse nominale creditore (per il correntista) è identico al tasso effettivo annuo, mentre, invece il tasso effettivo annuo debitore è superiore a quello nominale, non vi è pari periodicità e, quindi, in tal caso la capitalizzazione è illegittima anche nei contratti successivi alla delibera Cicr 9 febbraio 2000.

Pubblico il link a una mia breve nota pubblicata sul portale Diritto.it unitamente all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI- sottosez. 1- ord. 10 febbraio 2022 (cliccare qui per scaricare il pdf)

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Anatocismo bancario e vizi nei contratti: nelle librerie la sesta edizione.

Posted by Roberto Di Napoli su 5 marzo 2020

E’ uscita la sesta edizione del mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“. Il libro, arricchito, di volta in volta, di vari paragrafi, sin dalla prima edizione è stato apprezzato, forse, anche per la sua struttura da “manuale” al fine di tentare di agevolare la comprensione non solo da parte di giuristi.

Il volume, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che dal sito della casa editrice, consente la lettura di una vasta rassegna di pronunce giurisprudenziali (di merito e di legittimità) che, insieme alla normativa di riferimento, è offerta online (oltre al Testo Unico Bancario pubblicato nello stesso libro, in appendice, in modo da agevolarne la lettura).

Copertina Anatocismo Bancario e vizi nei contratti, VI edizione
La copertina della VI edizione del manuale Anatocismo bancario e vizi nei contratti, scritto dall’avv. Roberto Di Napoli ed edito da Maggioli Editore

Ringrazio, oltre che i lettori che spero continuino ad apprezzare il mio contributo, la storica e prestigiosa Maggioli Editore che, già 15 anni fa (con, all’epoca, il dott. Revelino), intuì l’interesse che la divulgazione delle tematiche, affrontate in un volume organico, avrebbe potuto avere nella comprensione dei principali aspetti del contenzioso bancario. 

Per leggere l’indice, cliccare qui

Un volume nato 15 anni fa e sempre rinnovato, nelle sei edizioni, per stare al passo con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale:

Era l’estate del 2004 quando pensai di pubblicare un volume con le principali questioni relative alle più frequenti (e più gravose) voci di costo nei rapporti di apertura di credito in conto corrente e che, sebbene affrontate da alcune pronunce di merito e di legittimità, erano ancora poco conosciute. L’entrata in vigore della legge 108/1996 in materia di usura e, nel marzo 1999, due importanti sentenze della Corte di Cassazione in contrasto con quanto era stato precedentemente affermato in merito alla capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, avevano, da alcuni anni, rafforzato la tutela degli utenti bancari e confermato la fondatezza di eccezioni e domande formulate dai correntisti per ottenere la rideterminazione contabile. La giurisprudenza, tra l’altro, si era già più volte pronunciata in merito ai requisiti per la valida pattuizione delle clausole determinative degli interessi, così come sulla contestabilità degli estratti conto  o sui presupposti per le segnalazioni alla Centrale Rischi. Pensai, quindi, che potesse risultare utile alla difesa degli utenti bancari un volume con la spiegazione, con uno stile e linguaggio più semplice possibile, dei più frequenti vizi del saldo del rapporto di conto corrente nonché dei possibili strumenti di difesa.

La prima edizione del volume, pubblicato da Maggioli Editore e uscito a maggio 2005 (con il cd allegato contenente, insieme alla normativa e ad alcuni schemi di lettere o atti, la giurisprudenza sui vari argomenti trattati nel testo), fu subito apprezzata oltre che da avvocati, magistrati e consulenti, anche da imprenditori e consumatori e, dopo circa 2 anni, fu aggiornato in una seconda edizione con nuovi paragrafi (come quello dedicato al mutuo stipulato a copertura di esposizione su conto corrente) e giurisprudenza. Allo stesso modo, nelle edizioni successive così come in questa appena stampata, ho cercato di aggiornare il testo con i sopravvenuti interventi legislativi e le varie questioni, nel frattempo, emerse e decise dalle più interessanti pronunce. Nel 2014, al fine di fornire una visione ancora più dettagliata sulle questioni e sulle pronunce relative all’usura, il volume è stato affiancato da una sorte di appendice o “parte speciale” dedicata specificatamente a “L’usura nel contenzioso bancario” (II edizione, 2017).

La sesta edizione di “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” tiene conto, tra i vari argomenti affrontati, dell’evoluzione normativa in merito alla capitalizzazione nonché delle importanti pronunce giurisprudenziali in tema di prescrizione e onere della prova, diritto e limiti alla richiesta di documentazione bancaria, fideiussioni e pregiudizi derivanti (anche ma non solo) dalle indebite segnalazioni nelle centrali rischi.

Come già avevo scritto nel post dedicato alla precedente edizione, continuo a ritenere che “Scrivere un manuale o un testo giuridico non è solo un’opera di divulgazione di pronunce giurisprudenziali o di leggi la cui lettura può apparire “arida” e “noiosa”: è anche ricerca, studio, organizzazione di ciò che si ritiene possa interessare il lettore, creazione del volume cercando di contemperare l’esigenza di semplicità espositiva degli argomenti -che potrebbero sembrare complessi per chi si affaccia, per la prima volta, alla materia- con l’involontario, a volte necessario, “tecnicismo” e cercando di “far parlare” il libro con la massima semplicità possibile; è, quindi, divulgazione del proprio pensiero o anche dell’interpretazione di una determinata legge o sentenza; è, come ogni libro o come ogni scritto, anche una “proiezione” dell’autore“. “Sentire il lettore contento dell’acquisto credo renda felice ogni autore per il solo fatto di “sentire” la fiducia e quell’affetto di chi ha apprezzato ciò che si è scritto, di chi immagina gli sforzi, le rinunce, il tempo impiegato, di chi ti vuole ringraziare e ti sorride per l’aiuto inconsapevolmente datogli. E’ per questo, però, probabilmente, che si sente anche la non poca responsabilità in quanto si manifesta, si esterna e divulga il proprio pensiero, il proprio “punto di vista” che si materializza su carta, con una vita propria, anche distinta da quella dell’autore”.

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L’onere della prova del credito nelle cause instaurate dal correntista. Il mio videointervento su Diritto.it

Posted by Roberto Di Napoli su 13 febbraio 2020

Pubblico di seguito il videointervento pubblicato sulla rivista giuridica Diritto.it su “L’onere della prova del credito nelle causa instaurate dal correntista“.
Sul sito della rivista è possibile scaricare il testo in formato pdf dell’intervento (cliccare qui) e vedere il mio precedente video su “L’onere della prova del credito vantato dalla banca” nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e nelle domande di ammissione al passivo fallimentare (cliccare qui) (pubblicato anche su questo blog)

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Taranto, 10 novembre 2017- seminario su usura e indebiti bancari: approccio giurimetrico e modalità rivendicative

Posted by Roberto Di Napoli su 9 novembre 2017

Domani interverro’, a Taranto, all’interessante seminario organizzato da Sos Utenti – col patrocinio dell’Universita’ degli studi di Bari, degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Taranto, dell’Aiga, del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Taranto- presso il Dipartimento in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, su usura e indebiti bancari. Tra i relatori, autorevoli professori universitari, magistrati e avvocati. Moderatrice sara’ la collega Avv. Alessandra Fabiani. Il seminario è accreditato per il riconoscimento di crediti formativi.

Per scaricare il file pdf con il programma e la scheda dei relatori, cliccare qui.

Sul sito della Sos Utenti è possibile scaricare anche i lavori di altro interessante seminario tenutosi a Catania lo scorso 13 ottobre (cliccare qui)

locandina seminario Taranto 10 novembre 17 1

locandina seminario Taranto 10 novembre 17 2

locandina seminario Taranto 10 novembre 17 3

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La banca notifica decreto ingiuntivo per circa 90 mila euro ma non prova validamente il credito e restituisce tardivamente il fascicolo di parte. Il giudice revoca il decreto.

Posted by Roberto Di Napoli su 8 ottobre 2016

E’ stato più volte riconosciuto -fino a costituire, si può dire, forse, un principio consolidato- che, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, nel caso di contestazione della fondatezza del credito da parte dell’opponente, è alla creditrice opposta (convenuta ma attrice in senso sostanziale) che incombe l’onere di provare la fondatezza della pretesa, ragion per cui deve depositare tutti gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto (sia consentito il rinvio anche al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli, 2015).

E’ anche per il suddetto principio che, con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto, nel 2013, da una delle principali banche italiane a carico di una società e dei fideiussori i quali, nel successivo giudizio di opposizione, da me assistiti, si opponevano al provvedimento monitorio formulando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione di quanto ritenuto a loro spettante a causa di altri, più remoti, rapporti nonchè il risarcimento dei danni.

Alla prima udienza di trattazione, la banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo che veniva, ovviamente, impugnata dagli opponenti ricordando, oltretutto, che era stata già eccepita la mancanza di valida prova del credito non avendo la banca prodotto tutti gli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti.

Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice, ricordando, appunto, l’onere a carico della banca di produzione della suddetta documentazione e ritenendo che, in virtù di quella presente, non fosse necessario disporre la consulenza tecnica contabile richiesta, rinviava per precisazione delle conclusioni: in tale ultima udienza la banca tentava di sostenere che la lacuna probatoria fosse superata dal fatto che gli estratti conto erano stati, comunque, depositati dagli stessi opponenti i quali, invece, replicavano di avere depositato quelli relativi ad altri rapporti per i quali avevano formulato la domanda riconvenzionale ma non quelli relativi ai rapporti oggetto del decreto ingiuntivo il cui onere, appunto, era a suo carico in quanto creditrice ingiungente.

Depositata la comparsa conclusionale, infine, con la successiva memoria di replica, gli opponenti eccepivano la mancata restituzione, da parte della banca, del fascicolo di parte con la conseguenza che, pertanto, il giudice non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione quanto in essa contenuto. Detto fascicolo veniva depositato dalla banca, infatti, solo successivamente, con la memoria di replica, in violazione di quanto sancito dall’art. 169, II comma, c.p.c. (” Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”).

Con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo rigettando sia le pretese vantate dalla banca (pari a circa 90 mila euro) che le domande riconvenzionali.

Cliccare qui per leggere il testo della sentenza.

Per leggere precedenti post relativi ad altre sentenze di revoca del decreto ingiuntivo, cliccare sui seguenti link:

– Il Tribunale di Verona conferma l’onere a carico della banca di provare il credito. La banca notifica decreto ingiuntivo di oltre 1 milione di euro. Il giudice lo revoca condannandola al pagamento delle spese di lite.

– Onere della prova in seguito ad eccezione di prescrizione ed effetti dell’usurarietà nei rapporti di conto corrente. Il Tribunale revoca un decreto ingiuntivo e condanna la banca a pagare la correntista.

– La banca notifica decreto ingiuntivo per oltre 180 mila euro a vedova ottantenne ma la firma della fideiussione era falsa. Il giudice revoca il provvedimento e condanna la banca al pagamento delle spese di lite.

Per leggere alcuni dei precedenti post relativi ad ordinanze di rigetto (o di sospensione) della provvisoria esecutorietà:

– Sventato tentativo di una banca di ottenere esecutività a decreto ingiuntivo di circa 6 milioni di euro omettendo di dare atto degli importi già percepiti

– Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca insiste con la stessa richiesta dinanzi ad altro giudice. Fallito il tentativo di ottenere titolo esecutivo per oltre 100 mila euro

– La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

– Anatocismo e usura: ….. e anche il Tribunale di Padova, sezione di Este, sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca

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