Non è, certamente, la prima volta che la banca chieda e ottenga un decreto ingiuntivo pretendendo il pagamento del saldo e, all’esito del giudizio, si accerti e dichiari che, invece, è proprio questa ad essere debitrice, o che, comunque, nulla le sia dovuto. Sin da 2007, ossia, dalla nascita di questo mio blog -quando ancora poteva stupire che, a causa di alcuni vizi nei rapporti bancari, la pretesa bancaria potesse risultare infondata- ho raccontato, più di una volta, casi di provvedimento revocati con conseguente accertamento del credito (e non del debito) dell’utente (in un caso, in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo di 100 mila euro, è risultato un credito della correntista di oltre 500 mila euro) oppure di decreti revocati per l’accertata falsità della firma apposta su fideiussione o per essere stato chiesto a un Giudice territorialmente incompetente. Prima ancora, sin dal 2005, avevo dedicato vari paragrafi sui principali vizi e sugli strumenti di difesa nel mio primo manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, edito da Maggioli Editore e di cui è uscita, quest’anno, la VI edizione.
Pur nel difficile periodo di crisi economica che perdura da un po’ di anni (prima ancora che si aggravasse a causa della recente pandemia) imprenditori e consumatori non solo si trovano a dovere affrontare le note difficoltà nell’accesso al credito ma, spesso, si trovano a doversi difendere da pretese illegittime: sebbene, infatti, sia ben noto che la pretesa della banca non è tutelata dall’ordinamento se a determinare il saldo ha contribuito l’addebito di voci di costo non dovute, si assiste ancora, purtroppo, a tentativi di ottenere il soddisfacimento di ragioni di credito insussistenti o importi superiori a quelli legittimi: tentativi che riesce difficile distinguere da tentativi di furto o di saccheggio e che dovrebbero essere puniti o disincentivati al fine di evitare che (come spesso avvenuto) siano posti in essere nei confronti di soggetti che non possono o non riescono a difendersi.
Pubblico sotto al presente post la sentenza (emessa dal Tribunale di Genova) con la quale, all’esito di un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo proposta da un’impresa e da due (ritenuti) fideiussori assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi, ancora una volta è stata la banca (che sosteneva di essere creditrice) ad essere condannata non solo a restituire quanto indebitamente ricevuto durante il rapporto di conto corrente, ma anche a cancellare le segnalazioni illegittimamente effettuate alla Centrale Rischi, le ipoteche che aveva iscritto e a rimborsare le spese legali. Nel caso di specie, la vicenda è ancora più grave di quello che si desume dalla pronuncia. La banca, infatti, dopo avere ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, aveva anche instaurato un’autonoma azione revocatoria chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia di un trasferimento immobiliare: sosteneva che l’atto di disposizione pregiudicasse le proprie ragioni di credito. Ora, il Tribunale ha accertato e dichiarato, però, che la banca non era affatto creditrice ma debitrice. E se gli ingiunti (solo apparentemente) debitori non si fossero opposti? Il decreto ingiuntivo sarebbe diventato definitivo con la conseguenza che una pretesa, pur illegittima ed infondata, sarebbe diventata definitiva e difficilmente contestabile. E’ possibile che lo Stato permetta e non punisca severamente simili tentativi di ottenere somme non dovute? E’ accettabile che un soggetto o un imprenditore il quale, magari, dovendo già affrontare le note difficoltà quotidiane (ad esempio: mantenere l’impresa, pagare i fornitori, i lavoratori, tasse, contributi, ecc.), non abbia possibilità di difendersi, possa correre il rischio di subire la distruzione dell’impresa o di vedersi la casa messa all’asta per colpa di un debito che, se si fosse opposto, forse, non sarebbe stato riconosciuto tale? Riesce difficile comprendere, a fronte del diritto fondamentale alla proprietà privata o a varie norme costituzionali che tutelano il diritto all’attività di impresa, al lavoro o che promuovono il risparmio nonché a fronte di varie disposizioni penali che tutelano il patrimonio, come si possa consentire che una pretesa illegittima possa distruggere una persona e/o i propri beni. Sarebbe auspicabile una rinuncia spontanea, da parte delle banche, a chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi laddove il saldo apparente si sia determinato a causa dell’addebito di importi che (chi svolge una determinata attività sa e deve sapere) non erano dovuti. Se norme di legge prescrivono l’onere di opporsi a un decreto ingiuntivo entro un determinato termine (40 giorni a meno che non sussistano i presupposti per l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c.), è altrettanto vero che esistono norme penali che prevedono e puniscono la pretesa sostanzialmente illecita. Ricordo, inoltre, quanto scrissi in un mio precedente post dal titolo: “…e ci provano e riprovano ancora, confidando di farla sempre franca.“
Sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario, gli abbonati (o quanti usufruiscono del periodo di prova gratuito) possono leggere, inoltre, una breve nota sul caso deciso dal tribunale ligure dal titolo “Pretese bancarie illegittime, usura e ripercussioni sul sistema creditizio ed economico nazionale. Dall’uso all’abuso del processo” di Roberto Di Napoli e Daniele Rossi.