I recenti interventi modificativi del codice di procedura civile, nel cercare di rendere più celere il soddisfacimento del credito, lasciano la sensazione che sia lasciato in secondo piano il principio che deve fondare ogni azione esecutiva, ossia, nulla executio sine titulo. Si avverte, spesso, la sensazione che l’esecutato sia considerato comunque “il debitore”, sebbene non siano poche le ordinanze o sentenze con le quali si è riconosciuta la mancata produzione, da parte del creditore, di un valido titolo o della prova del credito.
Pubblico di seguito il link a un mio commento, pubblicato sul sito di Diritto24 – Il Sole 24 Ore, a un’interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza il 17 luglio 2018.
Cliccare sul seguente link per leggere la nota ad ordinanza: L’esame del titolo esecutivo e la verifica anche d’ufficio della sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva