Nel 2007, quasi 15 anni fa, nella II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli, riportavo la tesi dell’illegittimità della capitalizzazione anche nei contratti sottoscritti dopo la delibera Cicr del 9 febbraio 2000. Nelle edizioni successive, e, quindi, anche nella VI, uscita a marzo 2020, richiamate alcune pronunce di merito nel frattempo intervenute, precisavo le ragioni per le quali non si potrebbe sostenere la “pari periodicità” della capitalizzazione (prescritta, invece, dall’art. 120 d.lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 25 d.lgs. 342/1999, nonché dagli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr 9 febbraio 2000) laddove l’incremento del tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista rispetto al tasso nominale sia pari a zero, al contrario del vantaggio che riceve la banca dalla clausola anatocistica e reso palese dal tasso annuo effettivo debitore maggiore del tasso nominale.
Il 10 febbraio scorso anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4321/2022 (credo che non vi siano precedenti di legittimità sotto questo specifico profilo) ha confermato la fondatezza del principio accogliendo il ricorso patrocinato dal collega Avv. Andrea Argenta con la consulenza del Dott. Giorgio Vincis (ai quali porgo le mie congratulazioni). Ciò di cui ero convinto sin dal 2007 (e che ho continuato a ribadire nonostante pochissime pronunce di merito) ora risulta confermato anche dai Giudici di legittimità: nel rapporto di conto corrente, laddove il tasso di interesse nominale creditore (per il correntista) è identico al tasso effettivo annuo, mentre, invece il tasso effettivo annuo debitore è superiore a quello nominale, non vi è pari periodicità e, quindi, in tal caso la capitalizzazione è illegittima anche nei contratti successivi alla delibera Cicr 9 febbraio 2000.
Pubblico il link a una mia breve nota pubblicata sul portale Diritto.it unitamente all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI- sottosez. 1- ord. 10 febbraio 2022 (cliccare qui per scaricare il pdf)