L’introduzione di modalità di trattazione delle udienze alternative rispetto a quella “tradizionale” (ossia, con la partecipazione fisica delle parti o dei difensori) ha consentito la continuazione dei giudizi nell’ultimo triste biennio colpito dalla pandemia. Nelle cause civili, lo svolgimento dell’udienza tramite il deposito di note di trattazione scritta o mediante videocollegamento si è rivelato utile e, spesso, anche apprezzato sia dai magistrati che dai difensori, soprattutto quando risulti indifferente che la medesima attività difensiva sia svolta “oralmente” o per iscritto. Al fine di contemperare il contenimento del rischio di infezione da Covid-19 con il diritto di difesa, il legislatore, all’art. 221, comma quarto, l. 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020 ha previsto, però, anche il diritto della parte a richiedere la trattazione “orale”, ossia, la fissazione dell’udienza “in presenza”. Quest’ultima modalità, certamente, non può essere intesa una “perdita di tempo” laddove uno dei difensori la ritenga opportuna. Vi possono essere fondate ragioni per le quali l’avvocato ritenga di dovere esporre oralmente alcune argomentazioni difensive a sostegno di istanze, oppure, preferisca un contraddittorio “simultaneo” con la controparte al fine di valutare ogni eventuale scelta difensiva: facoltà che, ovviamente, non sempre sono possibili laddove la difesa sia tenuta al deposito di “brevi” note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni né può accettarsi che un difensore sia tenuto a motivare specificatamente l’istanza anticipando, magari, quel che vorrebbe sostenere o argomentare in udienza nel contraddittorio “immediato” con la controparte. Credo -come dichiarato sul quotidiano Il Dubbio del 17 maggio 2022– che interpretare la normativa in vigore nel senso che la trattazione con la modalità richiesta dal difensore rientri nella “discrezionalità” del Giudice sia una limitazione del diritto di difesa e delle scelte difensive. Per la stessa ragione, provvedimenti di rigetto dell’istanza di udienza “orale” o “in videocollegamento” fondati su presunte “esigenze di ruolo” o “carenza di organico” non possono compromettere il diritto alla trattazione “orale”, nel contraddittorio immediato, dell’udienza prevista dal codice di rito. Appare quantomeno singolare, poi, che in un periodo in cui con varie disposizioni sono state eliminate le diverse restrizioni all’accesso nei luoghi pubblici, sia impedito che un’udienza -laddove richiesto dalla parte o dal difensore- sia trattata “oralmente” e nella forma tradizionale .
La legge delega per la riforma del codice di procedura civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) prevede, all’art. 1, comma 17, lett. m), che il Giudice potrà disporre che l’udienza si svolga con trattazione scritta “fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi”. Viene da chiedersi, allora: sarà oggetto di valutazione discrezionale o di “libero apprezzamento” del Giudice, in futuro, anche l’eventuale opposizione del difensore alla trattazione scritta prevista dalla Legge delega per le udienze dei giudizi civili? Se così fosse, allora, non resterà che prendere atto che nelle cause civili, anche dinanzi ai Giudici di merito, l’udienza “in presenza”, ossia il momento in cui un cittadino o il suo difensore può difendersi ed esercitare i propri diritti “dinanzi” ad un Giudice (e non, quindi, tramite lo “schermo” del pc), potrà diventare un ricordo degli anni “ante Covid” pur quando non vi sia alcun pericolo o sebbene sia cessata l’emergenza. I difensori dovranno restare seduti nei propri studi e scrivere solo “brevi” istanze e conclusioni nel termine prescritto prima di un’udienza (che altro non sarebbe che un “adempimento” o “scadenza” visto che non si comprendere per quale ragione dovrebbe continuare a utilizzarsi un sostantivo che poco si addice, forse, laddove manchi qualsiasi persona fisica diversa dal magistrato) e il Giudice potrà leggere e adottare il provvedimento entro il successivo termine (non perentorio)?
Riporto il link dell’articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio il 17 maggio 2022 relativo a quanto segnalato in un caso difeso da me col collega Avv. Alessandro Martini.
Dal quotidiano Il Dubbio: «Così il tribunale ci ha negato il diritto di difesa in presenza»
«Così il tribunale ci ha negato il diritto di difesa in presenza» – Il Dubbio