Nelle cause instaurate dal (quasi sempre, ex) correntista contro la banca per la ripetizione degli importi illegittimamente pretesi e corrisposti durante il rapporto, è frequente l’eccezione di prescrizione. Il credito dell’utente bancario -a volte anche ingente- accertato all’esito della consulenza, subisce, spesso, una notevole riduzione laddove il Giudice lo ritenga in parte prescritto. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 24418/2010 ha affermato la possibilità che la prescrizione inizi a decorrere durante il rapporto di conto corrente attribuendo rilevanza alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. E’ comprensibile la rilevanza della questione se si considera che, pur ritenuto illegittimo l’addebito di importi anteriore al decennio dalla richiesta, l’utente potrebbe non ottenerne l’integrale restituzione. A distanza di quasi 12 anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite, si può ritenere che la questione della prescrizione degli indebiti ripetibili sia stata definitivamente risolta? Alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia europea suscitano alcune riflessioni nei rapporti bancari in cui è parte un consumatore. Altre pronunce di Giudici nazionali confermano l’opportunità di una rimeditazione in merito alla stessa ammissibilità dell’eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente (sia, quindi, parte un consumatore o un imprenditore) così come su quale sia il saldo da considerare ai fini della verifica della natura della rimessa.
Sarà questo l’argomento del webinar organizzato da Revelino Editore a cui avrò l’onore di partecipare, il prossimo 29 aprile, insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice presso il Tribunale di Milano. L’evento è stato accreditato dal CNF ai fini della formazione professionale continua con 2 crediti formativi. Informazioni e modalità di iscrizione sul sito dell’organizzatore.
