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Posts Tagged ‘Usura bancaria’

Usura bancaria ed estorsione: il PM chiede l’archiviazione, il GIP accoglie l’opposizione e ordina ulteriori indagini

Posted by Roberto Di Napoli su 28 gennaio 2023

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Con ordinanza del 4 gennaio scorso, il GIP presso il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta da una imprenditrice da me assistita, ha respinto l’archiviazione, richiesta dal P.M., del procedimento sorto in seguito ad una denuncia nella quale la persona offesa aveva ipotizzato le fattispecie di truffa, estorsione ed usura.

Una imprenditrice, nel 2019, aveva proposto una denuncia-querela nella quale esponeva di avere contratto, nel 2004, un mutuo ipotecario nonché una polizza assicurativa che l’avrebbe dovuta garantire in caso di inadempimento derivante da infortuni e perdita del lavoro.

Dopo alcuni anni, a causa di una malattia insorta che l’aveva costretta a cessare la propria attività, non riusciva a pagare le rate di mutuo. Informata la compagnia assicuratrice, questa, nonostante il rilevante ammontare di premi corrisposti nel corso degli anni, si rifiutava di “coprire” il sinistro. La mutuataria-assicurata subiva, quindi, il pignoramento della propria abitazione che, venduta all’asta, era costretta a rilasciare.

Depositata una denuncia penale nella quale esponeva e documentava quanto subito, dopo oltre due anni il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento. La richiesta di archiviazione, in sostanza, era motivata con l’assunto che la persona offesa non avrebbe prodotto la documentazione necessaria, ossia, il piano di ammortamento e il dettaglio delle rate pagate. Non sarebbe stato possibile, quindi, ad avviso del P.M., verificare l’effettivo tasso di interesse applicato né sarebbe stata rilevante la denunciata usurarietà del tasso di mora. Relativamente alla polizza assicurativa, invece -si sosteneva nella richiesta di archiviazione- pur potendosi riconoscere la rilevanza dei relativi oneri ai fini del possibile calcolo del tasso di interesse, le modalità di operatività della polizza avrebbero potuto assumere un “valore un valore esclusivamente civilistico”. Riteneva, pertanto, il P.M. che, considerata l’evoluzione patologica del rapporto di finanziamento a causa del mancato pagamento delle rate, l’intera vicenda, estranea a profili penalistici, sarebbe dovuta essere esaminata in sede civile .

Proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, tra i vari motivi, veniva evidenziato come la denunciante avesse già prodotto ogni documento contrattuale in suo possesso; la mancanza del piano di ammortamento, poi, come riconosciuto dalla giurisprudenza, avrebbe potuto comportare, semmai, determinate conseguenze civilistiche anche sotto il profilo della determinatezza e determinabilità del tasso di interesse ma, di conseguenza, anche l’illegittimità ed illiceità della pretesa che la banca aveva avanzato con l’atto di precetto e il successivo pignoramento. Veniva ricordato, peraltro, come, secondo l’insegnamento dei Giudici di Legittimità, può integrare gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare o coltivare azioni giudiziarie (quali decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto (Tra le varie pronunce: Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2012 n. 48733). Si rappresentava, infine, come fosse errata la tesi del PM secondo cui gli interessi moratori sarebbero dovuti essere esclusi dalla verifica dell’usurarietà. Questi, invece, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (19597/2020), devono pur essere considerati ai fini della verifica del superamento del limite imposto dalla legge. Allo stesso modo, una corretta verifica dell’usurarietà non può prescindere dall’esame delle altre voci di costo quali gli eventuali oneri derivanti dallo specifico regime finanziario insito nel contratto di mutuo o la penale prevista per l’ipotesi di risoluzione del contratto o la commissione di estinzione anticipata.

Il GIP, con l’ordinanza sopra menzionata, ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione esclusivamente per il reato di truffa. Ha, invece, per il resto, accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione con una motivazione che si ritiene corretta oltre che di particolare interesse.

E’ stato confermato, in particolare, che (…) “rileva senz’altro l’implicita doglianza, meglio esplicitata nell’atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla capitalizzazione composta, con l’aggiunta degli interessi moratori e di ulteriori voci ed onori, quali commissioni, sanzioni e penali per anticipata estinzione del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la usurarietà dell’interesse effettivamente applicato. Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall’art. 644 c.p. e, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall’istituto bancario al fine di ottenere la somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto ed anche qui limitatamente all’elemento oggettivo, ipotesi estorsive“. Ritenuto, quindi, che “l’accertamento tecnico contabile del tasso in concreto praticato, condotto previa acquisizione presso l’opponente e l’istituto bancario della documentazione riguardante il contratto e la sua esecuzione, rappresenta uno snodo cruciale ed ineludibile“, è stato invitato il P.M. a nominare un consulente contabile per accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall’istituto mutuante, tenendo conto -così come era stato sollecitato nell’opposizione alla richiesta di archiviazione- “del criterio di capitalizzazione composta, degli interessi di mora e di ogni altra voce che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato“.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza.

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Usura e interessi moratori: interviene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020. Alcune mie brevi considerazioni su Ius Law Web Radio

Posted by Roberto Di Napoli su 26 settembre 2020

Con sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta in merito alla rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarieta’. E’ stato superato definitivamente il contrasto? La motivazione è convincente ed esaustiva? Pubblico di seguito il link ad un mio intervento con alcune mie considerazioni “a caldo” dopo una prima lettura della pronuncia (cliccare qui per ascoltare dal sito della IusLaw Web Radio) e i principi di diritto affermati dalla Corte.

«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

«La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”».

«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».

«Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».

«Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento».

«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.».

«L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto».

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7 luglio 2020: ospite al convegno in videoconferenza organizzato da Il Foro Europeo su usura, mutuo e prova del credito

Posted by Roberto Di Napoli su 7 luglio 2020

Oggi, 7 luglio 2020, dalle 13,30 alle 16,30, sarò relatore, insieme al collega avv. Daniele Rossi, al seminario organizzato da Il Foro Europeo nell’ambito del ciclo di videoconferenze di gruppo accreditate per la formazione continua.

Pubblico di seguito il programma:

– Le principali novità giurisprudenziali della Corte di Cassazione (26946/2019, 26286/2019, 17447/2019)

– L’eccezione di usurarietà: onere probatorio o rilevabilità d’ufficio

-La natura dei decreti ministeriali per la determinazione dei tassi soglia: pronunce e aspetti controversi

-Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo;

-Natura giuridica del contratto di mutuo

-Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo

-Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo

-Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi

-La prova del credito

-L’esame delle condizioni dell’azione esecutiva: sospensione e vizi rilevabili d’ufficio

 

Maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione alle videoconferenze e sull’attività formativa sono pubblicati sul sito foroeuropeo.it (cliccare qui).

Il video del seminario sarà accessibile anche sul canale Foroeuropeo di Youtube (in tal caso senza riconoscimento di crediti formativi)

 

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Anatocismo bancario e vizi nei contratti: nelle librerie la sesta edizione.

Posted by Roberto Di Napoli su 5 marzo 2020

E’ uscita la sesta edizione del mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“. Il libro, arricchito, di volta in volta, di vari paragrafi, sin dalla prima edizione è stato apprezzato, forse, anche per la sua struttura da “manuale” al fine di tentare di agevolare la comprensione non solo da parte di giuristi.

Il volume, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che dal sito della casa editrice, consente la lettura di una vasta rassegna di pronunce giurisprudenziali (di merito e di legittimità) che, insieme alla normativa di riferimento, è offerta online (oltre al Testo Unico Bancario pubblicato nello stesso libro, in appendice, in modo da agevolarne la lettura).

Copertina Anatocismo Bancario e vizi nei contratti, VI edizione
La copertina della VI edizione del manuale Anatocismo bancario e vizi nei contratti, scritto dall’avv. Roberto Di Napoli ed edito da Maggioli Editore

Ringrazio, oltre che i lettori che spero continuino ad apprezzare il mio contributo, la storica e prestigiosa Maggioli Editore che, già 15 anni fa (con, all’epoca, il dott. Revelino), intuì l’interesse che la divulgazione delle tematiche, affrontate in un volume organico, avrebbe potuto avere nella comprensione dei principali aspetti del contenzioso bancario. 

Per leggere l’indice, cliccare qui

Un volume nato 15 anni fa e sempre rinnovato, nelle sei edizioni, per stare al passo con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale:

Era l’estate del 2004 quando pensai di pubblicare un volume con le principali questioni relative alle più frequenti (e più gravose) voci di costo nei rapporti di apertura di credito in conto corrente e che, sebbene affrontate da alcune pronunce di merito e di legittimità, erano ancora poco conosciute. L’entrata in vigore della legge 108/1996 in materia di usura e, nel marzo 1999, due importanti sentenze della Corte di Cassazione in contrasto con quanto era stato precedentemente affermato in merito alla capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, avevano, da alcuni anni, rafforzato la tutela degli utenti bancari e confermato la fondatezza di eccezioni e domande formulate dai correntisti per ottenere la rideterminazione contabile. La giurisprudenza, tra l’altro, si era già più volte pronunciata in merito ai requisiti per la valida pattuizione delle clausole determinative degli interessi, così come sulla contestabilità degli estratti conto  o sui presupposti per le segnalazioni alla Centrale Rischi. Pensai, quindi, che potesse risultare utile alla difesa degli utenti bancari un volume con la spiegazione, con uno stile e linguaggio più semplice possibile, dei più frequenti vizi del saldo del rapporto di conto corrente nonché dei possibili strumenti di difesa.

La prima edizione del volume, pubblicato da Maggioli Editore e uscito a maggio 2005 (con il cd allegato contenente, insieme alla normativa e ad alcuni schemi di lettere o atti, la giurisprudenza sui vari argomenti trattati nel testo), fu subito apprezzata oltre che da avvocati, magistrati e consulenti, anche da imprenditori e consumatori e, dopo circa 2 anni, fu aggiornato in una seconda edizione con nuovi paragrafi (come quello dedicato al mutuo stipulato a copertura di esposizione su conto corrente) e giurisprudenza. Allo stesso modo, nelle edizioni successive così come in questa appena stampata, ho cercato di aggiornare il testo con i sopravvenuti interventi legislativi e le varie questioni, nel frattempo, emerse e decise dalle più interessanti pronunce. Nel 2014, al fine di fornire una visione ancora più dettagliata sulle questioni e sulle pronunce relative all’usura, il volume è stato affiancato da una sorte di appendice o “parte speciale” dedicata specificatamente a “L’usura nel contenzioso bancario” (II edizione, 2017).

La sesta edizione di “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” tiene conto, tra i vari argomenti affrontati, dell’evoluzione normativa in merito alla capitalizzazione nonché delle importanti pronunce giurisprudenziali in tema di prescrizione e onere della prova, diritto e limiti alla richiesta di documentazione bancaria, fideiussioni e pregiudizi derivanti (anche ma non solo) dalle indebite segnalazioni nelle centrali rischi.

Come già avevo scritto nel post dedicato alla precedente edizione, continuo a ritenere che “Scrivere un manuale o un testo giuridico non è solo un’opera di divulgazione di pronunce giurisprudenziali o di leggi la cui lettura può apparire “arida” e “noiosa”: è anche ricerca, studio, organizzazione di ciò che si ritiene possa interessare il lettore, creazione del volume cercando di contemperare l’esigenza di semplicità espositiva degli argomenti -che potrebbero sembrare complessi per chi si affaccia, per la prima volta, alla materia- con l’involontario, a volte necessario, “tecnicismo” e cercando di “far parlare” il libro con la massima semplicità possibile; è, quindi, divulgazione del proprio pensiero o anche dell’interpretazione di una determinata legge o sentenza; è, come ogni libro o come ogni scritto, anche una “proiezione” dell’autore“. “Sentire il lettore contento dell’acquisto credo renda felice ogni autore per il solo fatto di “sentire” la fiducia e quell’affetto di chi ha apprezzato ciò che si è scritto, di chi immagina gli sforzi, le rinunce, il tempo impiegato, di chi ti vuole ringraziare e ti sorride per l’aiuto inconsapevolmente datogli. E’ per questo, però, probabilmente, che si sente anche la non poca responsabilità in quanto si manifesta, si esterna e divulga il proprio pensiero, il proprio “punto di vista” che si materializza su carta, con una vita propria, anche distinta da quella dell’autore”.

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Interessi moratori e usura: videointervento su Diritto.it

Posted by Roberto Di Napoli su 26 febbraio 2020

Pubblico di seguito il mio videointervento, pubblicato su Diritto.it, sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell’usurarietà (in attesa della decisione delle Sezioni Unite).

 


 

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Il meccanismo determinativo dei tassi soglia: criterio oggettivo o strumento giustificativo dell’usura bancaria? Il video del mio terzo intervento su Diritto.it

Posted by Roberto Di Napoli su 20 febbraio 2020

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La rilevanza delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica dell’usurarietà: il testo integrale di una mia nota su alcuni interrogativi che attendono risposta

Posted by Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2018

Come avevo anticipato nel mio precedente post, pubblico di seguito il link di una mia nota dal titolo “Usura e commissioni di massimo scoperto: sarà confermata la prevalenza della legge o il rispetto di circolari giustificherà, solo nei rapporti con le banche, un diverso criterio di calcolo? pubblicata sulle seguenti riviste giuridiche e accessibile gratuitamente:

DIRITTO.IT: (cliccare qui); dalla stessa pagina è possibile scaricare in pdf premendo sull’apposito pulsante.

ILCASO.it: in formato pdf (cliccare qui) o web (cliccare qui);

 

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Usura e commissioni di massimo scoperto: continuerà ad affermarsi la prevalenza della legge o il rispetto di circolari di un soggetto privo di potere legislativo giustificherà l’usura bancaria? Alcune mie brevi considerazioni ….in attesa della decisione delle Sezioni Unite

Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2018

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Pubblico di seguito alcune mie considerazioni estratte da una breve nota in corso di pubblicazione nei prossimi giorni (e di cui darò notizia su questo mio stesso blog).

Dovrebbe essere decisa nelle prossime settimane, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la questione della rilevanza o meno, nella determinazione del TEG (tasso effettivo globale) e, dunque, ai fini della verifica di usurarietà, delle commissioni di massimo scoperto previste o addebitate nei rapporti di conto corrente. 

Il problema è stato oggetto, soprattutto nell’ultimo decennio, di due opposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo la difesa bancaria, le commissioni di massimo scoperto -pur addebitate nel trimestre- non dovrebbero essere considerate quando si calcola il tasso di interesse effettivo, ossia il costo dell’operazione. Tale tesi, in verità accolta da alcuni giudici di merito e, nel 2016, da due pronunce della Corte di Cassazione civile con motivazione pressochè analoga, è stata contrastata da un opposto orientamento seguito da una consistente giurisprudenza sia dei giudici di merito che di legittimità: nè le circolari della Banca d’Italia né un decreto ministeriale possono derogare al chiaro dettato della legge. Ai fini dell’individuazione del tasso medio trimestrale, il legislatore ha attribuito la competenza esclusivamente al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell’Economia) “sentita” la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi. Il legislatore, insomma, ai fini della rilevazione del tasso medio e della determinazione del tasso soglia non ha conferito alcun potere direttamente alla Banca d’Italia (al contrario di quanto ha previsto, per diverse finalità, in altre norme, contenute, ad esempio, nel Testo Unico Bancario).

(….) Chi ha autorizzato la Banca d’Italia a dettare istruzioni in contrasto con quanto espressamente previsto nell’art. 644, terzo comma, cod. pen.?

(…..) Ho ricordato spesso su questo mio blog, nonché in alcune mie pubblicazioni, seminari e convegni che la delicatezza e rilevanza del contenzioso bancario non sono determinate solo dal diritto ed interesse dell’utente a vedersi rideterminata la posizione contabile ed, eventualmente, ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto. Ritengo, in sostanza, che non siano solo meri “numeri” a debito o a credito ad essere coinvolti ma, quasi sempre, ad essere esposti alle operazioni bancarie e soggetti alle determinazioni della banca e dei suoi funzionari sono vari diritti fondamentali della persona umana. 

(….) Quante sono le imprese o i cittadini rimasti vittime di pretese indebite o usurarie? E’ sicuro che vittime degli abusi bancari siano solo i clienti della banca e che i danni non si ripercuotano sull’intera collettività?

(….) E’ auspicabile che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualunque sia la decisione, diano risposta esaustiva ai suddetti interrogativi riflettendo attentamente sui vari diritti fondamentali della persona coinvolti nelle controversie bancarie e, soprattutto, che il legislatore, con la legge n. 108/1996, modificando la norma di cui all’art. 644 cod. pen. ha previsto il fatto che il reato sia commesso nell’esercizio dell’attività bancaria così come che sia commesso ai danni di chi esercita attività imprenditoriale quali circostanze aggravanti e non come cause di esclusione del reato.

Consentire che un tasso effettivo sia computato escludendo dal calcolo alcune rilevanti voci di costo malgrado siano state addebitate al correntista lascerebbe, credo, al cittadino la sensazione che lo stesso tasso effettivo superiore al massimo consentito (ossia al tasso soglia), qualora preteso da un usurario “di strada”, determinerebbe l’arresto di quest’ultimo e la condanna alle severe pene previste dall’art. 644 cod. pen. ma se, invece, preteso dal direttore di banca o dai suoi funzionari o procuratori, quello stesso tasso andrebbe “ripulito” e “abbassato” e, quindi, non potrebbe qualificarsi usurario. (…….)

Si parlerà anche di questa problematica venerdì 23 febbraio 2018, a Roma, al convegno su “Usura bancaria e usura criminale” organizzato da Movimento forense e dall’associazione Sos Utenti nel quale interverrò, quale relatore, sul seguente tema “La Legge antiusura quale presidio da illegittime pretese creditizie. I danni dell’usura all’economia nazionale oltre che al patrimonio della persona offesa” (cliccare qui per leggere il programma e informazioni sulle modalità di iscrizione).

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