IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Aspetti critici nei rapporti bancari: convegno a Ragusa il 27 maggio 2023

Posted by Roberto Di Napoli su 14 Maggio 2023

Sono molto contento e onorato dell’invito come relatore all’interessante convegno, “in presenza”, organizzato il prossimo 27 maggio, a Ragusa, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal dott. Gianfranco Senia, consulente contabile in materia bancaria. L’evento è accreditato per la formazione continua.

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Interessante iniziativa di Adicu a difesa dei cittadini e degli utenti bancari

Posted by Roberto Di Napoli su 13 Maggio 2023

Fa sempre piacere constatare l’impegno e la sensibilità delle associazioni dei consumatori a difesa dei cittadini e degli utenti bancari. E’ anche per questo che apprezzo l’iniziativa di Adicu, da anni nota per l’attività a difesa dei consumatori, di aprire uno sportello a cui potranno rivolgersi i cittadini per avere informazioni o assistenza.

Riporto di seguito il link della notizia, pubblicata sul sito del quotidiano Paeseroma:

Apertura nuovo sportello Adicu: Difendersi dal Fisco e dalle Banche – PaeseRoma

Apertura nuovo sportello Adicu: Difendersi dal Fisco e dalle Banche – PaeseRoma

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Le recenti modifiche al codice civile: interessante webinar lunedì 15 maggio 2023

Posted by Roberto Di Napoli su 13 Maggio 2023

Pubblico di seguito la locandina dell’interessante webinar sulle recenti modifiche al codice civile che si terrà lunedì 15 maggio, dalle 15 alle 17, ed organizzato da Revelino Editore.

Ringrazio l’organizzatore per avere riservato lo sconto del 30% ai lettori del mio blog (inserendo, in fase di iscrizione, il codice “riforma30”)

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La banca deve fornire riscontro alla richiesta in merito ai dati personali

Posted by Roberto Di Napoli su 30 aprile 2023

Le banche devono fornire risposta alla richiesta in merito al trattamento dei dati personali (Cass. Civ., sez. I, ord. 4 aprile 2023, n. 9313). Pubblico di seguito il link al mio audio-intervento nella sezione podcast del sito dell’associazione dei consumatori Adicu.

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Decisione o adesione alla proposta di rinuncia al ricorso in Cassazione: è compatibile con l’ordinamento (oltre che con la Costituzione) quanto previsto dall’art. 380 bis cpc? Una “proposta” che non si può rifiutare? Alcuni interessanti articoli sulla norma introdotta dalla riforma Cartabia

Posted by Roberto Di Napoli su 14 aprile 2023

Le novità introdotte dalla recente riforma del codice di procedura civile hanno già suscitato non poche perplessità in merito a varie ragioni di pericolo di compromissione dei diritti di difesa. Sembra, invece, che non abbia destato preoccupazione, finora, (o, forse, non è stato oggetto di attento esame) quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c. la cui norma prevede, relativamente al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, che laddove il Presidente di Sezione o un Consigliere delegato ravvisi l’inammissibilità o l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, questi possa formulare una sintetica “proposta” di definizione che viene comunicata ai difensori delle parti. Nel termine di 40 giorni dalla comunicazione, il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di “nuova” procura speciale, può chiedere la decisione, altrimenti il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Una prima e superficiale lettura dei primi due commi dell’articolo appena citato potrebbe lasciare l’impressione che il diritto costituzionale al giudizio di legittimità sia comunque salvaguardato visto che la parte potrebbe non aderire alla “proposta” e chiedere che il ricorso sia deciso. Ciò che, tuttavia, dovrebbe far preoccupare per la possibile compromissione del diritto di difesa e al Giudizio di Legittimità -in aggiunta alla rilevanza attribuita ad una sorta di rinuncia “tacita” al ricorso in Cassazione che sarebbe determinata da una “proposta” formulata da un Giudice “monocratico” e, dunque, non dal Collegio- è quanto previsto al terzo comma della norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. , ossia, che qualora la parte presenti istanza con la quale chieda la decisione, la Corte vi provvederà ma se il giudizio dovesse essere definito in conformità alla proposta che era stata formulata (dal Presidente di sezione o dal Consigliere il quale, peraltro -non essendo prevista una incompatibilità- potrà far parte del Collegio) “applica” il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. che prevedono la condanna, in aggiunta alle spese e al raddoppio del contributo unificato, al risarcimento per responsabilità aggravata (il quarto comma dell’art. 96 cpc prevede la condanna fino a 5000 euro). Ferma restando l’esigenza che siano evitati ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, bisognerebbe domandarsi: è compatibile con l’ordinamento, con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo il procedimento di “decisione accellerata” (o, forse, verrebbe da dire: “estinzione accellerata”)? E’ proporzionata la misura sanzionatoria introdotta o può apparire, piuttosto, un inopportuno “avvertimento” che incita la parte ad aderire alla proposta e a rinunciare al proprio diritto (con conseguente passaggio in giudicato e irrevocabilità della decisione impugnata) per il solo timore di vedersi applicata a suo carico una condanna -oltre che alle spese e al raddoppio del doppio dell’importo del contributo unificato- anche per responsabilità aggravata? E’ corretta una sorta di rinuncia “tacita” al giudizio di legittimità in seguito ad una “proposta-decisione” formulata da un Giudice singolo e non dal Collegio? Spero che la norma appena introdotta sia al più presto oggetto della massima riflessione, soprattutto da parte dell’Avvocatura e del Parlamento, sulla sua compatibilità con il diritto di difesa e al giusto processo protetti dalla Carta Costituzionale oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Invito a leggere attentamente alcuni interessanti articoli del Prof. Bruno Capponi (Professore ordinario di Procedura civile e avvocato, già magistrato ordinario), pubblicati sulla rivista giuridica telematica Judicium– Pacini Giuridica di cui riporto di seguito i link .

Bruno Capponi, Odissea nel Palazzaccio

Bruno Capponi, Dei Giudici monocratici in Cassazione

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Il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. . Emessa la prima ordinanza di rinvio ai sensi della norma introdotta dalla recente riforma del processo civile

Posted by Roberto Di Napoli su 30 marzo 2023

Pur tra le non poche perplessità che suscita la recente riforma del processo civile, credo che l’introduzione della norma di cui all’art. 363 bis c.p.c. che consente al Giudice di merito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione sia apprezzabile e particolarmente utile nelle cause che hanno ad oggetto questioni che presentano gravi difficoltà interpretative. Bisogna sperare, ovviamente, nella celerità della decisione della Cassazione al fine di evitare il rallentamento del giudizio di merito.

Sul sito della Corte di Cassazione è pubblicata la prima ordinanza di rinvio pregiudiziale, ai sensi della norma appena introdotta nel codice di rito all’art. 363 bis c.p.c.. (clicca qui)

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No, il costo dei conti correnti, aumentato due anni fa, non è più attuale: la Banca d’Italia sollecita le banche a rivedere i costi

Posted by Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2023

In un breve post del 31 luglio scorso esprimevo una mia riflessione sull’attualità del costo dei conti correnti che, aumentato e giustificato, anni fa, dalle banche a causa dei maggiori oneri dalle stesse sostenuti per i depositi sulle giacenze e del tasso Euribor negativo, risulterebbe, ora, non più attuale in considerazione del mutato mercato del credito in cui il tasso Euribor è tornato positivo e la BCE, nell’ottica ridurre l’aumento dell’inflazione, ha adottato una politica di graduale aumento dei tassi di riferimento (cliccare qui per leggere il mio post del 31 luglio scorso). Mi chiedevo, in particolare, “è ancora attuale la giustificazione fornita, due anni fa, dalle banche per aumentare i costi di gestione dei conti correnti già, peraltro, gravati da imposte e altre commissioni?“.

La mia riflessione, evidentemente, non era infondata. Pochi giorni fa, la Banca d’Italia ha lanciato un monito alle banche. L’organo di Vigilanza, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato il 19 febbraio scorso sul sito del Sole 24 Ore (G. Ursino, Finalmente è arrivata l’attesa strigliata di Banca d’Italia alle banche), avrebbe invitato gli intermediari bancari a tenere presente che l’aumento dell’inflazione non può giustificare modifiche unilaterali delle condizioni economiche dei conti correnti a sfavore dei clienti. Ha, inoltre, invitato le banche a riconsiderare quell’aumento del costo che, giustificato dalla situazione esistente anni fa con il tasso Euribor negativo, potrebbe considerarsi non più attuale dato il mutato quadro economico dovuto anche alla politica monetaria restrittiva e all’aumento dei tassi deciso dalla BCE .

E’ auspicabile, pertanto, che tutte le imprese creditizie seguano quanto già fatto da alcune banche che hanno ridotto spontaneamente i costi dei conti correnti. Sarebbe, questo, un gesto conforme al principio di correttezza e buona fede e quanto mai opportuno visto l’enorme squilibrio tra le notevoli difficoltà di imprese e famiglie da una parte e, dall’altra, i ricavi e utili record conseguiti nel 2022 (forse, soltanto) dalle banche (vedasi articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore PLUS: L’anno d’oro delle banche: pioggia di utili nel 2022. Cosa si nasconde dietro il boom)

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Usura bancaria ed estorsione: il PM chiede l’archiviazione, il GIP accoglie l’opposizione e ordina ulteriori indagini

Posted by Roberto Di Napoli su 28 gennaio 2023

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Con ordinanza del 4 gennaio scorso, il GIP presso il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta da una imprenditrice da me assistita, ha respinto l’archiviazione, richiesta dal P.M., del procedimento sorto in seguito ad una denuncia nella quale la persona offesa aveva ipotizzato le fattispecie di truffa, estorsione ed usura.

Una imprenditrice, nel 2019, aveva proposto una denuncia-querela nella quale esponeva di avere contratto, nel 2004, un mutuo ipotecario nonché una polizza assicurativa che l’avrebbe dovuta garantire in caso di inadempimento derivante da infortuni e perdita del lavoro.

Dopo alcuni anni, a causa di una malattia insorta che l’aveva costretta a cessare la propria attività, non riusciva a pagare le rate di mutuo. Informata la compagnia assicuratrice, questa, nonostante il rilevante ammontare di premi corrisposti nel corso degli anni, si rifiutava di “coprire” il sinistro. La mutuataria-assicurata subiva, quindi, il pignoramento della propria abitazione che, venduta all’asta, era costretta a rilasciare.

Depositata una denuncia penale nella quale esponeva e documentava quanto subito, dopo oltre due anni il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento. La richiesta di archiviazione, in sostanza, era motivata con l’assunto che la persona offesa non avrebbe prodotto la documentazione necessaria, ossia, il piano di ammortamento e il dettaglio delle rate pagate. Non sarebbe stato possibile, quindi, ad avviso del P.M., verificare l’effettivo tasso di interesse applicato né sarebbe stata rilevante la denunciata usurarietà del tasso di mora. Relativamente alla polizza assicurativa, invece -si sosteneva nella richiesta di archiviazione- pur potendosi riconoscere la rilevanza dei relativi oneri ai fini del possibile calcolo del tasso di interesse, le modalità di operatività della polizza avrebbero potuto assumere un “valore un valore esclusivamente civilistico”. Riteneva, pertanto, il P.M. che, considerata l’evoluzione patologica del rapporto di finanziamento a causa del mancato pagamento delle rate, l’intera vicenda, estranea a profili penalistici, sarebbe dovuta essere esaminata in sede civile .

Proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, tra i vari motivi, veniva evidenziato come la denunciante avesse già prodotto ogni documento contrattuale in suo possesso; la mancanza del piano di ammortamento, poi, come riconosciuto dalla giurisprudenza, avrebbe potuto comportare, semmai, determinate conseguenze civilistiche anche sotto il profilo della determinatezza e determinabilità del tasso di interesse ma, di conseguenza, anche l’illegittimità ed illiceità della pretesa che la banca aveva avanzato con l’atto di precetto e il successivo pignoramento. Veniva ricordato, peraltro, come, secondo l’insegnamento dei Giudici di Legittimità, può integrare gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare o coltivare azioni giudiziarie (quali decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto (Tra le varie pronunce: Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2012 n. 48733). Si rappresentava, infine, come fosse errata la tesi del PM secondo cui gli interessi moratori sarebbero dovuti essere esclusi dalla verifica dell’usurarietà. Questi, invece, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (19597/2020), devono pur essere considerati ai fini della verifica del superamento del limite imposto dalla legge. Allo stesso modo, una corretta verifica dell’usurarietà non può prescindere dall’esame delle altre voci di costo quali gli eventuali oneri derivanti dallo specifico regime finanziario insito nel contratto di mutuo o la penale prevista per l’ipotesi di risoluzione del contratto o la commissione di estinzione anticipata.

Il GIP, con l’ordinanza sopra menzionata, ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione esclusivamente per il reato di truffa. Ha, invece, per il resto, accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione con una motivazione che si ritiene corretta oltre che di particolare interesse.

E’ stato confermato, in particolare, che (…) “rileva senz’altro l’implicita doglianza, meglio esplicitata nell’atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla capitalizzazione composta, con l’aggiunta degli interessi moratori e di ulteriori voci ed onori, quali commissioni, sanzioni e penali per anticipata estinzione del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la usurarietà dell’interesse effettivamente applicato. Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall’art. 644 c.p. e, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall’istituto bancario al fine di ottenere la somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto ed anche qui limitatamente all’elemento oggettivo, ipotesi estorsive“. Ritenuto, quindi, che “l’accertamento tecnico contabile del tasso in concreto praticato, condotto previa acquisizione presso l’opponente e l’istituto bancario della documentazione riguardante il contratto e la sua esecuzione, rappresenta uno snodo cruciale ed ineludibile“, è stato invitato il P.M. a nominare un consulente contabile per accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall’istituto mutuante, tenendo conto -così come era stato sollecitato nell’opposizione alla richiesta di archiviazione- “del criterio di capitalizzazione composta, degli interessi di mora e di ogni altra voce che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato“.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza.

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