Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca insiste con la stessa richiesta dinanzi ad altro giudice. Fallito il tentativo di ottenere titolo esecutivo per oltre 100 mila euro
Posted by Roberto Di Napoli su 26 aprile 2015
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Mesi fa, in un precedente post (qui) avevo pubblicato il link ad una mia nota (pubblicata su diritto.it, cliccare qui per leggerla) a due ordinanze con le quali, rispettivamente, in un caso, un tribunale (Tribunale di Chieti) aveva sospeso la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo opposto da una fideiubente (insieme all’obbligato principale) e, in un caso analogo, altro tribunale (Tribunale di Roma) aveva rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà avanzata da una banca contro la società correntista cui era stato notificato un decreto ingiuntivo di oltre 100 mila euro. In quest’ultimo caso, prima ancora che alla società, il decreto era stato notificato ai due coniugi fideiussori che tempestivamente avevano proposto opposizione. Fissata per prima l’udienza relativa all’opposizione proposta dall’impresa correntista, la banca chiedeva, oltre che la riunione dei giudizi, la concessione della provvisoria esecutorietà. Sciolta la riserva, il Tribunale di Roma (Giudice Catallozzi) rigettava quest’ultima istanza motivando che un tale provvedimento presuppone un giudizio di “approssimativa verosimiglianza” del credito vantato che, nel caso di specie, non sussisteva (cliccare qui per leggere il testo integrale). La banca, infatti, col decreto ingiuntivo aveva richiesto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente esponendo, nel ricorso, che il rapporto sarebbe sorto nel lontano 1982 (con la “dante causa” dell’attuale banca) e che le condizioni contrattuali erano quelle di cui al documento di sintesi allegato (del 2005!!!). Con l’atto di opposizione, gli ingiunti da me assistiti, in sostanza, avevano eccepito analiticamente la mancanza di valida convenzione relativa al tasso di interesse, alle commissioni di massimo scoperto addebitate, alla valuta, l’addebito di oneri anatocistici illegittimi a tal punto da far divenire il tasso usurario e, soprattutto, determinare il credito e non il debito dei medesimi ingiunti. Il giudice, come detto, con ordinanza del 7 Agosto 2014, rigettava l’istanza di provvisoria esecutorietà. Alla successiva udienza (del 23 Aprile scorso) relativa al diverso giudizio di opposizione proposto dai fideiussori avverso lo stesso decreto ingiuntivo che era stato loro notificato, dinanzi a diverso giudice che avrebbe dovuto provvedere anche sulla riunione delle due cause connesse, la banca, ancora una volta, con lo stesso titolo già valutato dal giudice precedente, ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà. A fronte della replica degli ingiunti-opponenti da me difesi, la banca ha tentato di sostenere che l’analoga istanza era stata rigettata limitatamente all’opposizione proposta dalla società (obbligata principale) ma non vi era stata alcuna pronuncia di rigetto della medesima richiesta nei confronti dei fideiussori. Ribadita, nell’interesse di questi ultimi, la spregiudicatezza e temerarietà di quanto domandato dal momento che la ritenuta insussistenza di “approssimativa verosimiglianza” del credito verso l’obbligata principale avrebbe dovuto rendere evidente -a maggior ragione- che altrettanto inverosimile è il credito verso i fideiussori ed osservato, tra l’altro, che la banca avrebbe depositato dei “fogli” nemmeno qualificabili come estratti conto e, peraltro, con un saldo iniziale debitore che non consente di comprendere come si sarebbe formato, il giudice (Tribunale di Roma, ord. 23 aprile 2015, Giudice dott. Postiglione), ancora una volta, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà (cliccare qui). Un provvedimento che manifesta, ancora una volta, la prudenza e professionalità da parte dei giudici nel valutare simili istanze considerate, tra l’altro, le conseguenze nefaste che può determinare una superficiale concessione della provvisoria esecutorietà foriera di danni ingenti, non solo al patrimonio e alla proprietà ma a vari diritti fondamentali della persona umana che è difficile pensare possano essere risarciti, come si suol dire, in “forma specifica” (sia consentito il rinvio alla mia nota “L’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto in virtu’ della sola documentazione bancaria si infrange, ancora una volta, contro la necessita’ di fornire valida prova nel giudizio a cognizione piena” pubblicata sulla rivista diritto.it, cliccare qui).
Pubblico di seguito il link a post relativi ad altri provvedimenti ottenuti di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà a decreti ingiuntivi o di sospensione della provvisoria esecuzione:
La banca notifica decreto ingiuntivo per circa 90 mila euro ma non prova validamente il credito e restituisce tardivamente il fascicolo di parte. Il giudice revoca il decreto. « IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI said
[…] – Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca insiste… […]