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Usura e commissioni di massimo scoperto: continuerà ad affermarsi la prevalenza della legge o il rispetto di circolari di un soggetto privo di potere legislativo giustificherà l’usura bancaria? Alcune mie brevi considerazioni ….in attesa della decisione delle Sezioni Unite

Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2018

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Pubblico di seguito alcune mie considerazioni estratte da una breve nota in corso di pubblicazione nei prossimi giorni (e di cui darò notizia su questo mio stesso blog).

Dovrebbe essere decisa nelle prossime settimane, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la questione della rilevanza o meno, nella determinazione del TEG (tasso effettivo globale) e, dunque, ai fini della verifica di usurarietà, delle commissioni di massimo scoperto previste o addebitate nei rapporti di conto corrente. 

Il problema è stato oggetto, soprattutto nell’ultimo decennio, di due opposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo la difesa bancaria, le commissioni di massimo scoperto -pur addebitate nel trimestre- non dovrebbero essere considerate quando si calcola il tasso di interesse effettivo, ossia il costo dell’operazione. Tale tesi, in verità accolta da alcuni giudici di merito e, nel 2016, da due pronunce della Corte di Cassazione civile con motivazione pressochè analoga, è stata contrastata da un opposto orientamento seguito da una consistente giurisprudenza sia dei giudici di merito che di legittimità: nè le circolari della Banca d’Italia né un decreto ministeriale possono derogare al chiaro dettato della legge. Ai fini dell’individuazione del tasso medio trimestrale, il legislatore ha attribuito la competenza esclusivamente al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell’Economia) “sentita” la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi. Il legislatore, insomma, ai fini della rilevazione del tasso medio e della determinazione del tasso soglia non ha conferito alcun potere direttamente alla Banca d’Italia (al contrario di quanto ha previsto, per diverse finalità, in altre norme, contenute, ad esempio, nel Testo Unico Bancario).

(….) Chi ha autorizzato la Banca d’Italia a dettare istruzioni in contrasto con quanto espressamente previsto nell’art. 644, terzo comma, cod. pen.?

(…..) Ho ricordato spesso su questo mio blog, nonché in alcune mie pubblicazioni, seminari e convegni che la delicatezza e rilevanza del contenzioso bancario non sono determinate solo dal diritto ed interesse dell’utente a vedersi rideterminata la posizione contabile ed, eventualmente, ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto. Ritengo, in sostanza, che non siano solo meri “numeri” a debito o a credito ad essere coinvolti ma, quasi sempre, ad essere esposti alle operazioni bancarie e soggetti alle determinazioni della banca e dei suoi funzionari sono vari diritti fondamentali della persona umana. 

(….) Quante sono le imprese o i cittadini rimasti vittime di pretese indebite o usurarie? E’ sicuro che vittime degli abusi bancari siano solo i clienti della banca e che i danni non si ripercuotano sull’intera collettività?

(….) E’ auspicabile che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualunque sia la decisione, diano risposta esaustiva ai suddetti interrogativi riflettendo attentamente sui vari diritti fondamentali della persona coinvolti nelle controversie bancarie e, soprattutto, che il legislatore, con la legge n. 108/1996, modificando la norma di cui all’art. 644 cod. pen. ha previsto il fatto che il reato sia commesso nell’esercizio dell’attività bancaria così come che sia commesso ai danni di chi esercita attività imprenditoriale quali circostanze aggravanti e non come cause di esclusione del reato.

Consentire che un tasso effettivo sia computato escludendo dal calcolo alcune rilevanti voci di costo malgrado siano state addebitate al correntista lascerebbe, credo, al cittadino la sensazione che lo stesso tasso effettivo superiore al massimo consentito (ossia al tasso soglia), qualora preteso da un usurario “di strada”, determinerebbe l’arresto di quest’ultimo e la condanna alle severe pene previste dall’art. 644 cod. pen. ma se, invece, preteso dal direttore di banca o dai suoi funzionari o procuratori, quello stesso tasso andrebbe “ripulito” e “abbassato” e, quindi, non potrebbe qualificarsi usurario. (…….)

Si parlerà anche di questa problematica venerdì 23 febbraio 2018, a Roma, al convegno su “Usura bancaria e usura criminale” organizzato da Movimento forense e dall’associazione Sos Utenti nel quale interverrò, quale relatore, sul seguente tema “La Legge antiusura quale presidio da illegittime pretese creditizie. I danni dell’usura all’economia nazionale oltre che al patrimonio della persona offesa” (cliccare qui per leggere il programma e informazioni sulle modalità di iscrizione).

Una Risposta to “Usura e commissioni di massimo scoperto: continuerà ad affermarsi la prevalenza della legge o il rispetto di circolari di un soggetto privo di potere legislativo giustificherà l’usura bancaria? Alcune mie brevi considerazioni ….in attesa della decisione delle Sezioni Unite”

  1. Cecilia Barsi said

    Addirittura! Le banche non sanno più dove aggrapparsi per difendere e giustificare furti aggravati che hanno perpetrato ai danni di ignari clienti! Devono finirla e vergognarsi!!!!!

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