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Il lupo perde il pelo ma non “il vizio”. Ancora una volta, dopo le condanne da parte dei Giudici, gli intermediari bancari bussano alla porta del legislatore

Posted by Roberto Di Napoli su 22 agosto 2020

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La Corte di Giustizia, con sentenza dell’11 settembre 2019 (ormai nota come “sentenza Lexitor“), nel decidere sul quesito “Se la disposizione contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione” ha dichiarato che: “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore“.

Sull’inserto settimanale Plus de Il Sole 24 Ore di sabato 22 agosto è pubblicato un interessante articolo (di A. Criscione) dal titolo “Lexitor, ora si profila l’intervento legislativo” e sottotitolo: “Gli intermediari premono per evitare l’applicazione della sentenza al passato. Soluzione allo studio” nel quale è ricordato il contrasto sorto, nella giurisprudenza di merito, riguardo agli effetti della pronuncia emessa, lo scorso anno, dalla Corte di Giustizia UE. I Giudici di Lussemburgo hanno deciso, in sostanza, che, in caso di estinzione anticipata di contratti di credito al consumo (tra i quali rientra il contratto con cessione del V dello stipendio), il consumatore ha diritto alla restituzione, in rapporto alla restante durata del contratto, non solo delle spese “recurring” ma anche di quelle non dipendenti dalla durata del contratto (up front).

Sebbene l’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario), con pronuncia del Collegio di coordinamento dell’11 dicembre 2019, abbia recepito il principio affermato dai Giudici sovranazionali, nella giurisprudenza di merito si è registrato un contrasto tra un orientamento che ha escluso la diretta applicabilità della pronuncia dei Giudici lussemburghesi e un altro che l’ha invece ritenuta vincolante nell’interpretazione della norma di cui all’art. 125 sexies del Testo Unico bancario .

A fronte della possibilità (visto anche l’aumento di pronunce, soprattutto dei Giudici di secondo grado, con le quali sono state accolte le domande, proposte dai consumatori, di restituzione sia dei costi up front che di quelli recurring) che gli intermediari siano costretti a restituire gli ulteriori importi richiesti dai consumatori che abbiano estinto anticipatamente il finanziamento -secondo quanto riportato nell’articolo su Plus-Sole 24 Ore- sarebbe stato richiesto un intervento normativo: il Ministero dell’Economia starebbe cominciando a istruire la pratica con la possibilità di un intervento nella prossima manovra finanziaria. Secondo quanto si desume dalla notizia riportata sull’inserto settimanale, l’intervento legislativo sarebbe stato sollecitato con la giustificazione che gli intermediari italiani avrebbero agito “in buona fede” in conformità alle indicazioni delle autorità nazionali, secondo le quali il rimborso andava limitato alle spese recurring.

Un simile tentativo di chiedere soccorso al legislatore dopo pronunce, da parte di Giudici sovranazionali e nazionali, che possano risultare sfavorevoli al settore bancario-creditizio, non meraviglia ma, di certo, rattrista: può suscitare al cittadino la sensazione che vi siano politici o “tecnici”, magari nemmeno eletti, disponibili ad assecondare le istanze di lobbies cambiando le regole, magari con efficacia retroattiva, in contrasto con le decisioni dei Giudici.

Se così fosse si assisterebbe a qualcosa di già visto, un dejavu. Reazione analoga a quanto già avvenuto in seguito alle pronunce della Corte di Cassazione, nel marzo 1999, con le quali si riconobbe l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al divieto di anatocismo e a cui seguì, dopo meno di cinque mesi, l’intervento del legislatore che, col decreto legislativo n. 342, modificò l’art. 120 Tub legittimando, sia pure a determinate condizioni, la capitalizzazione. Ma non solo. Si tentò di legittimarla anche per il passato: tentativo di sanatoria che, tuttavia, falli’ visto che la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 ottobre 2000, dichiarò incostituzionale il terzo comma dell’art. 120 (quello che, appunto, sanciva la “sanatoria” per il passato).

Ancora. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 2 dicembre 2010, si pronunciò in merito alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi indebitamente corrisposti nel rapporto di conto corrente riconoscendo che la prescrizione inizia a decorrere dal “pagamento” e non dall’annotazione degli oneri non dovuti e, se il versamento è avvenuto nell’ambito di un rapporto di affidamento, deve essere verificata la natura ripristinatoria o solutoria dell’importo corrisposto: nella prima ipotesi, la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla chiusura del rapporto. Ancora una volta, la decisione, probabilmente, non fu particolarmente gradita. Dopo meno di due mesi, in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010 (c.d. “milleproroghe”) fu inserito un emendamento e introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. prevedendosi che, nei rapporti di conto corrente, la prescrizione relativa a diritti nascenti dall’annotazione iniziasse a decorrere dall’annotazione stessa e, “in ogni caso”, non si sarebbe fatto luogo alla restituzione degli importi già versati. Anche in questo caso, la Corte Costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2012, n. 78 dichiarò incostituzionale la norma di cui all’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010.

Ora, dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019 e l’aumento delle pronunce dei Giudici italiani che ritengono vincolante l’interpretazione fornita dai Giudici di Lussemburgo relativamente alla quota delle voci di costo che dovrebbero essere restituite al consumatore il quale abbia estinto anticipatamente il contratto di credito al consumo, sembrerebbe richiesto nuovamente aiuto al Legislatore. La giustificazione del richiesto aiuto -secondo quanto si desume dalla lettura dell’articolo del settimanale- sembrerebbe fondata sul rispetto di quanto indicato dalle Autorità nazionali, ossia, che sarebbe dovuto il rimborso solo del costo dipendente dalla durata del contratto. Si vedrà nei prossimi mesi se, davvero, vi sarà l’ennesimo intervento normativo a favore di banche o finanziarie, in contrasto con quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE e da vari Giudici nazionali, oppure, se il “Governo del cambiamento” e il Parlamento vorranno dimostrare che non vi può essere valida giustificazione fondata su istruzioni di Autorità che siano in contrasto con le fonti di diritto sovranazionale, con la Costituzione e con la Legge. Una “sanatoria” per il passato, oltre ad essere in contrasto con il principio di irretroattività della Legge, non terrebbe conto, poi, che, come ricordato nella motivazione della pronuncia della Corte di Giustizia, l’articolo 22 della Direttiva 2008/48 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», stabilisce che “«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite“.

Una Risposta to “Il lupo perde il pelo ma non “il vizio”. Ancora una volta, dopo le condanne da parte dei Giudici, gli intermediari bancari bussano alla porta del legislatore”

  1. rairobi said

    Grande Roby,Meno male Ci sei tu contro questi farabutti!!!Un abbraccione ❤😙Roberta Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

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