Mediazione obbligatoria: revocato il decreto ingiuntivo alla banca che ha rifiutato il dialogo dinanzi all’Organismo
Posted by Roberto Di Napoli su 6 dicembre 2021
La banca che chiede ed ottiene il decreto ingiuntivo e a cui carico è posto l’onere, in caso di giudizio di opposizione, di introdurre la mediazione, può subire la revoca del provvedimento monitorio qualora, malgrado la disponibilità manifestata dalla controparte, rifiuti di proseguire al fine di tentare una composizione.
Nel contrasto giurisprudenziale sull'”effettività” della mediazione e sulle conseguenze in caso di rifiuto di una delle parti a tentare una composizione dinanzi all’Organismo previsto dalla legge, il Tribunale di Trapani, con sentenza del 28 aprile 2021, n. 383 ha aderito all’orientamento secondo cui non è sufficiente che la parte adempia all’onere di introdurre la mediazione se, poi, nonostante la disponibilità a trattare manifestata dalla controparte, si rifiuta di proseguire.
Nel caso oggetto della decisione, gli opponenti (difesi da me e dal collega avv. Daniele Rossi), su invito del Giudice, avevano già instaurato la procedura di mediazione (obbligatoria in materia di contratti bancari) che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, intervenuta la nota pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 18 settembre 2020, n. 19596, il Giudice invitava, questa volta, la banca ad introdurre la procedura. Dinanzi all’Organismo, tuttavia, quest’ultima, pur preso atto della disponibilità degli opponenti a entrare nella successiva fase finalizzata all’esame dei presupposti per un accordo, manifestava la “volontà” di non procedere. Il Giudice fissava, quindi, l’udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. accogliendo, all’esito, le richieste della difesa degli opponenti di improcedibilità del giudizio e di revoca del decreto opposto. Una decisione, a mio avviso, che appare conforme alla funzione della mediazione che, come motivato dal Giudice, implica che le parti si confrontino nel merito per valutare la sussistenza delle condizioni per un accordo conciliativo. Ne deriverebbe, altrimenti, un inutile allungamento dei tempi del giudizio e si vanificherebbe la ratio dell’istituto che è volta proprio al tentativo di deflazionare il contenzioso dinanzi a un organo diverso dal Giudice e fuori dal giudizio.
Una decisione che risulta rilevante, infine, anche in considerazione di quel potenziamento dell’istituto della mediazione auspicato dal Legislatore attraverso le norme inserite nella legge delega per la riforma del processo civile recentemente approvata dal Parlamento.
Una breve nota sulla sentenza è pubblicata sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario
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